Con una delibera pubblicata lo scorso 27 gennaio 2023 (n. 242/2022), l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha chiarito alcune questioni in sospeso riguardanti il contributo 2023 per il suo funzionamento e le relative modalità di versamento.
Nella delibera l’ART, innanzitutto, individua in via presuntiva e in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che al 31 dicembre 2022 abbiano nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre le 26 ton, ovvero trattori stradali con peso rimorchiabile oltre le 26 ton.
Per quanto riguarda specificamente i Consorzi, l’ART ha puntualizzato che il contributo deve essere versato dal Consorzio per le prestazioni di sua competenza, fermo restando che le imprese consorziate sono comunque tenute ad assolvere l’obbligo dichiarativo e anche quello contributivo per le prestazioni estranee al consorzio.
Il contributo da versare è pari allo 0,5 per mille sul fatturato, basandosi sull’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera e con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 2.500 euro.
Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 28 aprile 2023 e della restante parte entro il 31 ottobre 2023.
Inoltre, entro il 28 aprile 2023, i soggetti tenuti alla contribuzione che hanno fatturati superiori a 5 milioni di euro devono assolvere gli obblighi di dichiarazioni all’ART dei dati (anagrafici, economici, ecc.) indicati nella delibera per via telematica, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.
Le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto. Nel caso di imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro che abbattono la base imponibile di oltre il 20 per cento, oltre al prospetto, va prodotta un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti, dalla società̀ di revisione ovvero dal collegio sindacale.
I soggetti esercenti servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, devono escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (a) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (b) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di subvezione – a patto che tali attività vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.
Ricordiamo infine per conoscenza che i soggetti tenuti alla contribuzione ART sono quelli che esercitano una o più attività tra le seguenti: – servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari
– merci, aeroporti, interporti;
– gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni)
– gestione degli impianti di servizio ferroviario
– gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)
– servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie)
– operazioni e servizi portuali
– servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato
– servizio taxi
– servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci
– servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci
– servizi di trasporto di passeggeri su strada
– servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci
– servizi di agenzia/raccomandazione marittima.
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