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Contributi a fondo perduto per calo di fatturato: dal 15 giugno le domande

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Da lunedì 15 giugno è possibile presentare domanda on line per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato alle piccole imprese che hanno subito forti perdite di fatturato a causa dell’emergenza Covid-19. Il termine finale è il 13 agosto.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 230439 del 10 giugno 2020 ha chiarito come muoversi a questo scopo.

Chi può ottenere il finanziamento

Innanzi tutto possono beneficiare della misura le imprese (ma anche i lavoratori autonomi, con esclusione dei professionisti, e i titolari di partita IVA) che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro e se nel mese di aprile 2020 hanno registrato un calo del fatturato, rispetto al mese di aprile 2019, superiore al 33,3%.
Per le imprese che hanno iniziato l’attività nel 2019 il requisito del calo di fatturato non è ovviamente necessario, così come per le imprese residenti nei Comuni della cosiddetta zona rossa e in quelli che erano già in stato di emergenza al 31 gennaio 2020.

Come si calcola il contributo

Il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In pratica si tiene conto della differenza tra il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 e il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Per le imprese è previsto in ogni caso un contributo minimo di 2.000 euro (1.000 nel caso di persone fisiche).

Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto. In questo stesso lasso di tempo sarà possibile, in caso di errori, presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate, sempre che non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.

La procedura dopo la domanda

Dopo la presentazione della domanda l’impresa riceverà una prima ricevuta che informa della presa in carico della richiesta oppure il suo eventuale rifiuto, motivato sulla base dei controlli formali dei dati.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà inviata una seconda ricevuta attestante l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Come compilare la domanda

L’invio del modello va effettuato esclusivamente on line tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Soltanto se l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente non si trovi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Per agevolare i contribuenti nella determinazione dei ricavi o compensi relativi al 2019, le istruzioni del modello contengono una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa al 2019) ai quali far riferimento.

Il provvedimento indica anche le modalità di compilazione del modello di richiesta che si compone di due pagine. Oltre ai dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, rappresentante firmatario dell’istanza), nella prima pagina occorre indicare i dati necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire del beneficio.

Tali informazioni riguardano l’entità dei ricavi/compensi complessivi relativi al 2019 (ripartiti nelle tre soglie previste), l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020, nonché l’indicazione di eventuali situazioni specifiche (soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero aventi domicilio o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi).

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Con riferimento alla soglia di ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario), le istruzioni specificano che i relativi importi non devono essere ragguagliati ad anno anche nel caso in cui l’attività non sia stata svolta per l’intero esercizio. In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Nell’ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell’istanza, occorre indicare il codice IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente, dove l’Agenzia delle Entrate accrediterà le somme spettanti nonché l’eventuale impegno alla presentazione se la domanda è presentata da un intermediario.

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 25 del decreto Rilancio, l’istanza contiene, alla seconda pagina, un apposito quadro (denominato A) per l’autocertificazione di regolarità antimafia che va compilata nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro. Come già detto, in questo caso l’istanza deve essere firmata digitalmente dal richiedente e trasmessa esclusivamente tramite PEC.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

L’Agenzia delle entrate eroga il contributo mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario e dopo aver effettuato una serie di controlli.

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