Le aziende di autotrasporto che movimentano merci pericolose devono nominare necessariamente un consulente ADR. In realtà non si tratta di un obbligo assoluto, in quanto è prevista una serie di eccezioni con cui di fatto le imprese vengono esentate dal dotarsi di una tale figura. Tutte queste eccezioni vengono prese in considerazione dal decreto del ministero dei Trasporti del 7 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2023, con cui peraltro viene abrogato, a partire dal 21 settembre 2023, il DM 4 luglio 2000, n. 90/T. Andiamole a scoprire in dettaglio.
I casi di esenzione
Possono non avere il consulente per la sicurezza le imprese che svolgono un’attività che comporta la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento che:
a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
b) rispondono a un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
– al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
– al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
– al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».
Nel caso di trasporti in colli, i casi di esenzione devono rispettare alcune condizioni:
a) è ammesso, per ogni operatore, un limite massimo di 24 operazioni all’anno e 3 al mese;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi presenti nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR e nella sezione 1.1.3.6.4 se tali merci appartengano a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un registro interno per monitorare il numero di spedizioni eseguite ogni anno, integrandolo con i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno, va archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Sono sempre escluse da tali esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.
Le esenzioni per trasporti occasionali
Altri casi di esenzione dalla nomina del consulente riguardano spedizioni di imprese la cui attività comporta lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto o ad attività di riempimento o di scarico di merci pericolose, sempre assecondando tali condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al 3° gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto 3 o 4;
c) il numero massimo di operazioni è di 12 per anno e di 2 per mese, con il limite massimo di 50 ton di merci pericolose trasportate all’anno;
d) ogni impresa deve predisporre un registro interno per monitorare il numero di spedizioni eseguite ogni anno, integrandolo con i dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di 5 anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Anche in questo caso, sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.
Esenzioni in caso di destinazioni finali
Non è tutto perché ci sono casi in cui l’esenzione deriva dall’esclusione del campo di applicazione, nel senso cioè che possono evitare la nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero quelle destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Obblighi per il legale rappresentante
Il legale rappresentante dell’impresa che volesse esentarsi dalla nomina del consulente per la sicurezza sfruttando quanto previsto dal decreto del MIT del 7 agosto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
Inoltre, rimane responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR, e a tale scopo conserva per almeno cinque anni una registrazione dell’avvenuta formazione.
Riguardo infine alla relazione di incidente – nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo quanto previsto nella sezione 1.8.5 dell’ADR – il legale rappresentante dell’impresa deve assicurarsi dell’inoltro al competente UMC del MIT del rapporto, in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell’ADR, che deve riportare la condizione di esenzione della nomina del consulente.