Importante risultato per i padri di tutta Italia e indirettamente anche per le donne che riceveranno obbligatoriamente un aiuto nella crescita del figlio. La legge di Bilancio 2021 ha esteso il congedo obbligatorio di paternità da 7 a 10 giorni, rendendolo possibile (unitamente a quello facoltativo) anche nei casi di morte perinatale.
Inoltre, ha previsto un ulteriore giorno di congedo in accordo con la madre e in sua sostituzione durante il periodo di congedo obbligatorio di quest’ultima. In tutto sono 11 i giorni di congedo di cui, a vario titolo, il padre o il secondo genitore equivalente, se dalla legge riconosciuto tale, possono usufruire.
L’estensione del congedo attua la Direttiva 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, che prevedeva, appunto, entro il 2022 l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere al padre o al secondo genitore equivalente, almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto morto.
È questa la regola a cui gli Stati membri devono uniformarsi entro la scadenza del 2022.
Chi e come deve usufruire del congedo
I padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento, avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2021.
Per i padri lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni bisognerà attendere che il ministro per la Pubblica Amministrazione approvi una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Inoltre, Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Decorrenza e durata
Il congedo obbligatorio spetta al padre indipendentemente dal fatto che la madre ne usufruisca. Come dicevamo, ne può usufruire entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano:
- sette giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
- dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno preso dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Tuttavia, il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Quando fare la domanda
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Come fare la domanda
Per i congedi obbligatori:
- Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3, decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
- Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per i congedi facoltativi:
- Il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.