Come va individuata la «sistemazione adeguata» quando, costretti a svolgere il riposo settimanale regolare di almeno 45 ore, scatta il divieto di dormire in camion? E nel caso, quali prove deve presentare un autista per dimostrare che effettivamente ha utilizzato tale sistemazione come luogo di riposo settimanale? A queste due domande fornisce risposta la Commissione europea chiarendo una serie di aspetti relativi a quelle norme contenute nel pacchetto mobilità ed entrate in vigore lo scorso 20 agosto 2020.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Commissione chiarisce che non esiste una definizione univoca e assoluta di «sistemazione adeguata», però all’articolo 8, paragrafo 8, viene richiesto che l’alloggio offra servizi igienici e posti letto adeguati e che le strutture lascino abbastanza privacy per ogni individuo. Tutti criteri che possono essere soddisfatti da tanti tipi di sistemazione, dall’hotel all’appartamento, dal motel alla casa privata.
Rispetto invece alle prove per dimostrare dove si è trascorso il riposo, la Commissione sottolinea che l’unico caso in cui un autista possa essere multato è quello in cui venga sorpreso a svolgere un riposo settimanale regolare all’interno del veicolo al momento del controllo. In pratica quando venga svegliato mentre vi dorme irregolarmente dentro. Per giungere a tale conclusione cita l’articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 in cui si specifica che gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentare alcun modulo che attesti le attività dei conducenti lontano dal veicolo. Previsione che copre anche una situazione di riposo settimanale regolare fuori dal veicolo. Pertanto, le forze dell’ordine non possono richiedere ai conducenti documenti comprovanti che il loro riposo settimanale regolare precedente il controllo su strada non è stato trascorso nel veicolo. E proprio da tutto questo si deduce che conducenti o datori di lavoro possono essere multati solo per il mancato rispetto del divieto di svolgere il riposo settimanale regolare (o il riposo di oltre 45 ore effettuate per recupero) nel veicolo quando i loro conducenti vengano “pizzicato” nel corso del riposo all’interno della cabina.