Non esibire i fogli del tachigrafo relativi ai 28 giorni precedenti comporta una sola sanzione o tante sanzioni per ognuna delle giornate rimaste scoperte da registrazione dei dati di guida? Per la Cassazione non ci sono dubbi: l’infrazione è una soltanto e, di conseguenza, anche la sanzione può essere soltanto una. Così, dopo una lunga serie di battaglie processuali durate la bellezza di nove anni, un autista della provincia di Padova – Idelmino Braga, dipendente dell’azienda di di Ospedaletto Euganeo «Fratelli Franchin» – è riuscito a farsi annullare i 26 verbali che la polizia stradale di Firenze gli aveva contestato la sera del 10 dicembre 2013. Tutti giustificati dalla violazione dell’art. 19 della L. n. 727/1978, mentre l’autista veneto contestava che in realtà dietro la sua condotta c’era soltanto la presunta violazione dell’art. 15 del Regolamento CEE n. 3821/1985, vale a dire l’omessa esibizione da parte dell’autotrasportatore dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo. Di conseguenza prima ha chiesto l’annullamento delle sanzioni al giudice di Pace di Firenze, motivandolo con il fatto che una sola condotta composta una sola sanzione. Il giudice gli dava ragione (con sentenza n. 5566/2014) e annullava i verbali, suscitando però la reazione della Prefettura di Firenze, che presentava ricorso sostenendo che ciascun foglio avesse una sua autonoma rilevanza.
E il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3166/2016, effettivamente dava ragione alla Prefettura sostenendo che le registrazioni sul cronotachigrafo servono a consentire alle autorità di controllo di verificare se i camionisti abbiano usufruito del numero di ore di riposo stabilito dalla legge e quindi l’obbligo di tenere con sé i fogli di registrazione costituisce un obbligo la cui inosservanza è sanzionata in sé, a prescindere dall’esistenza altrove di quei fogli. In pratica il Tribunale sosteneva che la condotta sanzionata non era la mancata esibizione dei fogli, quanto il non aver conservato a bordo dell’automezzo pesante 28 fogli di cronotachigrafo.
A quel punto Idelmino Braga ne fa una questione di principio e decide di portare il processo davanti alla Corte di Cassazione, la quale lo scorso 21 dicembre 2021 (sentenza n. 41029) è andata a guardare come ha ragionato al riguardo la Corte di Giustizia europea. E a tal proposito ha richiamato la sentenza n. 45 del 2021, in cui si afferma che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo pesante sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazioni, le autorità competenti sono tenute a constatare un’infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un’unica sanzione. Anche per la Corte UE, cioè, la presentazione dei fogli di registrazione è un’unica condotta e si applica all’intero periodo per cui esiste l’obbligo. Da qui la Cassazione arriva alla conclusione che la corretta interpretazione delle norme comunitarie porti alla conclusione che la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei fogli di registrazione e che tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione. Come ulteriore prova di questo ragionamento, la Cassazione ricorda che nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e che tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell’allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti.
In definitiva, l’autista aveva ragione: i suoi verbali sono annullati, così come viene cancellata la sentenza del Tribunale di Firenze, che a questo punto dovrà riprendere in mano il processo per adeguarsi a quanto stabilito dalla Cassazione.