Non c’è niente di nuovo nella logistica in termini di responsabilità. O meglio, quei committenti che speravano che la riformulazione dell’art. 1677-bis del codice civile avesse in qualche modo mitigato il regime di solidarietà previsto dall’art 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nel caso di appalto con prestazione di più servizi, deve fare marcia indietro. Perché, anche per la parte relativa al trasporto di merci, di fronte a un appalto di servizi logistici non esistono sconti per la responsabilità del committente.
La lettera del nuovo articolo, infatti, in cui per la prima volta era stato introdotto il termine «logistica» all’interno del codice civile, aveva sollevato qualche dubbio. E tali perplessità sono state girate, tramite interpello al ministero del Lavoro, dalle organizzazioni sindacali Filt CGIL e Fit Cisl.
La necessità di un chiarimento deriva dalla formulazione dello stesso art. 1677-bis, in cui viene disposto che «se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili». Una formulazione che ha fatto presumere che a quest’ultima ipotesi, quella cioè del trasferimento di cose da un luogo all’altro, fosse applicabile il regime più favorevole previsto per il contratto di trasporto dall’art 83-bis D.L. 112/2008, anche quando fossero integrate altre prestazioni di servizi
Il ministero, sul punto, chiarisce che l’art. 83-bis, con cui si riconosce un regime di solidarietà favorevole al committente che abbia avuto accortezza nel controllare la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore prima di sottoscrivere con questi un contratto di trasporto, non può essere applicato ai contratti dei servizi di logistica perché:
- l’art. 1677-bis configura un’ipotesi di contratto di appalto e, quindi, come tale è collocato insieme alle disposizioni in materia di appalto nel Codice Civile;
- lo stesso articolo prevede l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto, ma soltanto «in quanto compatibili». Di conseguenza, l’esclusione dai contratti di logistica del regime di solidarietà previsto dall’art. 29 non sarebbe accettabile – scrive il ministero – perché finirebbe per introdurrebbe «una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto». Anche ai lavoratori del trasporto, detto altrimenti, va garantita quella tutela derivante dall’allargamento della responsabilità solidale al committente, chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.
Tutto questo, quindi, significa una cosa molto netta: negli appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni – tutte quelle cioè che il nuovo articolo 1677-bis aveva definito come attività logistiche – si continua ad applicare l’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003. E quindi, come detto, nessun committente potrà chiedere uno sconto di responsabilità, neanche per la parte relativa al trasferimento di cose.