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Ora anche bloccare una strada con il proprio corpo è reato penale

In principio c’era il decreto Scelba, voluto dall’allora (1948) ministro dell’Interno che per la prima volta definì «reato penale» il comportamento di chi impedisce o ostacola la circolazione stradale. Poi nel 1999, visto che spesso chi blocca le strade sta manifestando democraticamente un dissenso, si pensò di depenalizzare il tutto a semplice illecito amministrativo. Dal 2018 si fa una marcia indietro parziale e ritorna reato solo il blocco realizzato con oggetti o veicoli. Oggi si chiude il cerchio della marcia indietro…

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Il blocco stradale, vale a dire il comportamento di chi ostruisce o ingombra una strada, dall’11 aprile è un reato in ogni caso, anche se lo si effettua con il proprio corpo. A prescindere cioè dalle modalità con cui si crea l’interruzione, il blocco stradale è sempre un reato di natura penale. Cambia soltanto la pena in base al numero delle persone che vi partecipa, perché se a effettuarlo è una sola persona, scatta l’arresto fino a un mese oppure una multa fino a 300 euro. Se invece il fatto è commesso da più persone riunite – come nel caso di una manifestazione – la pena detentiva sale da un minimo di sei mesi a due anni.

È questa la conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2025 del decreto legge n. 48 sempre dell’11 Aprile e anche noto come DDL Sicurezza

Forse è il caso di fare un po’ di chiarezza. Il blocco stradale è già un reato, almeno da quando nel 2018, la legge n. 132 definì come tale l’azione che comporta il blocco di una strada ordinaria deponendo o abbandonando oggetti, congegni o qualsiasi altro materiale – compreso un camion parcheggiato – o comunque ostruendola o ingombrandola. Azione punita – ieri come oggi – con una reclusione da uno a sei anni.

Però, siccome uno dei momenti consueti in cui si arriva a bloccare una strada coincide con quello in cui una o più persone organizzano una manifestazione di protesta e quindi esprimono un diritto fondamentale di un sistema democratico, il Legislatore del 2018 creò appositamente un’eccezione e ritenne che se il blocco venisse attuato esclusivamente con il proprio corpo, allora non era possibile parlare di reato, ma soltanto di illecito amministrativo, punito con un’ammenda da 1.000 a 4.000 euro. 

Prima ancora, dal 1999 al 2018, c’era stato un momento esattamente opposto a oggi, in quanto ogni forma di blocco era valutata soltanto come illecito amministrativo. Questo perché il Parlamento, con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, aveva depenalizzato il reato di blocco stradale, modificando un altro decreto – il 66/1948 – meglio noto come «decreto Scelba», dal nome del ministro dell’Interno del dopoguerra, divenuto famoso per la sua ferrea azione repressiva e che per la prima volta identificò il blocco stradale come un reato penale, punito con la reclusione da uno a sei anni.

Oggi, in pratica, molto probabilmente avendo di mira le azioni di sensibilizzazione climatica (come per esempio quelle di Ultima Generazione), si torna al 1948. 

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