Tra le tante proroghe di questi tempi “contagiosi”, alcune riguardano gli Accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e, più in particolare, il numero M330, relativo ai certificati di formazione professionale dei conducenti ADR, normalmente chiamati «patentini ADR». Questi documenti, se arrivavano a scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021, potranno continuare a valere fino al 28 febbraio 2021.
È poi da sottolineare che gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli Stati contraenti l’ADR che hanno siglato questo Accordo.
Anche i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose che presentano la stessa scadenza si intendono validi fino al 28 febbraio 2021 (al 3 novembre 2020 hanno firmato: Irlanda, Slovacchia, Francia, Rep.ceca; Germania, Regno Unito, Italia).
Un altro importante accordo è l’M329, prosecuzione dell’Accordo M287, sottoscritto dall’Italia nel 2016 e scaduto il 1° agosto 2020. Il nuovo Accordo riguarda alcune semplificazioni per il trasporto di rifiuti, in particolare per la classificazione, l’imballaggio, la marcatura e le informazioni sul documento di trasporto (al 3 novembre 2020 hanno firmato soltanto Austria e Italia).
Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all’interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.