Ci sono voluti quattro mesi e mezzo, ma adesso c’è quasi tutto almeno a livello normativo. È stato pubblicato infatti il 29 luglio il Decreto 324 della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto che detta le modalità con erogare i 500 milioni di euro che servono a mitigare gli extra costi dei carburanti.
Possono beneficiare della misura le imprese di autotrasporto iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al REN (Registro elettronico nazionale) che lavorano con veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.
Il valore dell’erogazione è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, documentato tramite fatture d’acquisto.
Il credito di imposta però si può cumulare con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, sempre che la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso una piattaforma informatica dedicata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in fase di attivazione.
La data della presentazione delle domande sarà indicata presto dalla stessa Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto direttamente sul sito del ministero (ovviamente vi informeremo al ri guardo) . La piattaforma informatica sarà fruibile per un periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura.
In caso di esito negativo dell’istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro lo stesso termine.
Alla piattaforma si potrà accedere esclusivamente tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, si potrà procedere con l’inserimento della domanda, unica per ogni azienda. È prevista poi l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.
L’utente che accede alla piattaforma deve selezionare il soggetto per cui intende operare, vale a dire:
- sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
- aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.
Non è possibile delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza.
Le domande, inoltre, devono contenere gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al primo trimestre dell’anno 2022 ed il credito d’imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
In allegato ci sono due modelli che vanno compilati secondo le indicazioni del decreto, salvati con estensione .CSV e quindi inseriti nella piattaforma.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le istruzioni per la predisposizione e la memorizzazione dei dati sono reperibili sul sito del ministero a questo link: Decreto Direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022