Il tempo di guida e quello di riposo sono riferiti al comportamento di un singolo soggetto, il conducente del camion. Eppure, se questi viola le normative anche l’azienda di autotrasporto subisce automaticamente una sanzione. La ragione, contenuta in un parere fornito dal ministero dell’Interno (n. 300/a/4688/12/111/20/3), è la seguente: secondo l’art. 10, par. 2 del Reg. (CE) 561/2006, tra gli obblighi di un’impresa di autotrasporto c’è anche quello di istruire il conducente, di organizzare la sua attività lavorativa e controllarne lo svolgimento affinché venga sempre rispettata la legge. Di conseguenza laddove l’autista opera in senso contrario alla legge l’azienda viene meno ai suoi obblighi. Le rimane una sola scappatoia: quella di presentare un ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Detto altrimenti per l’azienda è inevitabile aggirare la multa di 307 euro in caso di accertamento di un’infrazione di un suo autista. A meno che non dimostri il contrario nelle sedi appropriate. Ma queste sedi non possono di certo essere – lo precisa il parere – il comando della stradale a cui richiedere, magari con appropriata documentazione, di essere sollevati dalle sanzioni accertate. Eventualmente, in presenza delle necessarie condizioni, si potrà richiedere in sede di ricorso l’applicazione del cumulo giuridico delle multe disciplinato dall’art. 198 del codice stradale.
L’autista viola i tempi di guida? L’azienda è sempre responsabile. Salvo ricorso…
-