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La cauzione per mancato pagamento immediato è pari alla metà del massimo edittale

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Quando una legge nasce male va avanti peggio e necessita di pezze continue. Così nel rinnovato codice della strada, si faceva riferimento all’eventualità di pagare direttamente su strada le violazioni derivanti dall’art. 202 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater e alla cauzione da pagare nel caso in cui non si optasse per tale formula. Ma a quanto è ammonta questa cauzione?
Bene, ora una circolare del ministero dell’Interno del 26 marzo chiarisce che la cauzione che il conducente italiano deve versare in mancanza di pagamento immediato su strada, è pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione commessa. Perché un tale chiarimento? Tutto nasce dal fatto che sulla norma si diceva che l’entità della cauzione da versare in mancanza del pagamento della sanzione in misura ridotta era la metà del massimo. Soltanto che, siccome l’art. 207 del codice della strada, prevede che per gli autisti comunitari la cauzione è pari al minimo edittale, si creava una disparità di trattamento. E questa cercò di evitare lo stesso ministero specificando che il minimo edittale valeva per tutti, sia italiani che comunitari.
Ora invece si rettifica nuovamente. Ma si tratta pur sempre di una pezza, in attesa che l’articolo in questione venga modificato a livello legislativo.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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