La polizia ferma un autista di un camion e, dopo aver controllato il cronotachigrafo analogico, gli contesta la regolarità dell’applicazione degli intervalli di guida e di riposo, in quanto a un periodo di guida di un’ora aveva fatto seguire una pausa di 45 minuti e quindi un periodo di 4,30 ore. Secondo la polizia, invece, il periodo di guida dopo la pausa poteva essere al massimo di 3,30 e a quel punto far seguire un’altra pausa di 30 minuti, giacché la prima interruzione viene considerata di soli 15 minuti.
Il fatto si ripete più volte e siccome alla contestazione seguono sanzioni (e relativi ricorsi) la Confartigianato di Udine scrive al ministero dell’Interno per chiedere se effettivamente la questione è correttamente interpretata. E il ministero il 20 giugno ha risposto dando ragione agli autisti, in quanto, in base all’art. 7 del Regolamento CE n. 561/2006, l’interruzione di 45 minuti consecutivi va osservata dopo una guida di 4,5 ore e che può essere sostituita da interruzioni di 15 e 30 minuti. Ma se fatta in modo pieno e dedicata esclusivamente al riposo, questa interruzione scandisce e separa ogni periodo di guida di 4,30 ore. Pertanto, nel caso in questione, avendo il conducente effettuato un periodo di interruzione di 45 minuti, seppure dopo soltanto un’ora di guida, può comunque effettuare un nuovo periodo di guida di 4,30 ore, salvo non sia obbligato a iniziare un periodo di riposo.
Interruzione dalla guida per 45 minuti: il ministero chiarisce come va fatta
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