In una nota (n. 12052) l’Inps comunica che: “i versamenti con scadenza tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (legge 44/2012 di conversione del decreto legge 16/2012)”.
“Il differimento dei termini – prosegue – riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto”.
“Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens – conclude l’Inps – il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all’ultimo giorno del mese. Per quanto riguarda le aziende autorizzate per il mese di luglio al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono in ogni caso dal 16 agosto; gli interessi di differimento, invece, dal termine differito del 20 agosto“.
INPS. Differimento dei termini per i versamenti contributivi al 20 agosto
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