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Incidente per perdita di coscienza alla guida: per la Cassazione non sempre è un caso fortuito

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Il fattore umano è la causa scatenante di circa il 90% degli incidenti. Ma il fattore umano può assumere forme completamente diverse, andando dalla leggera distrazione fino all’annullamento del livello di coscienza di chi è alla guida. Ma fino a che punto questo annullamento può essere considerato un caso fortuito (e quindi giustificabile) e quando invece viene condizionato dalla volontà della persona (e quindi colpevole)?
Facciamo un esempio concreto, traendolo da quello preso in considerazione dalla Cassazione lo scorso 26 febbraio (sentenza n. 9172). Il caso era quello di un muratore, stanco per un lungo turno di lavoro, che in una calda giornata di agosto si metteva alla guida ma subito dopo perdeva coscienza e provocava un grave incidente.
Il giudice di pace in prima istanza liquidava la cosa in maniera forse un po’ troppo superficiale, nel senso che considerava il caldo e la stanchezza due fattori sufficienti a rendere imprevista la perdita di coscienza del guidatore. Ma per la Cassazione questo ragionamento non regge. Se fa molto caldo e si è dormito poco si ha comunque la consapevolezza che, mettendosi alla guida, si affrontano dei rischi, per esempio quello di esporsi a un colpo di sonno e quindi di provocare incidenti. Se si accetta questo rischio si finisce per diventare responsabili dell’accaduto.
Tutto ciò ovviamente in astratto. Nel senso che il ragionamento della Suprema Corte porta a comprendere quale dovrebbe essere l’impianto probatorio di chi sostiene che, dietro al malore, ci sia un caso fortuito. Detto altrimenti, si può anche dire che caldo e stanchezza abbiano provocato un malore imprevedibile, ma bisogna pure prospettare precisi elementi di prova che l’organo giudicante in sede istruttoria andrà a valutare.
Ecco perché la sentenza della Cassazione in definitiva boccia la sentenza del giudice di pace e rimette il tutto a un altro processo in cui i giudici andranno appunto a valutare, tramite le prove fornite dalle parti, se caldo e stanchezza abbiano provocato un fortuito e imprevedibile malore o piuttosto un prevedibilissimo colpo di sonno. Va da sé che il guidatore stanco e accaldato avrà conseguenze penali diverse, in quanto saranno escluse nel primo caso, ma non nel secondo.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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