Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneInchiestaIncentivi per il ritorno | Le agevolazioni fiscali per chi trasferisce attività da paesi extra-Ue| Inchiesta

Incentivi per il ritorno | Le agevolazioni fiscali per chi trasferisce attività da paesi extra-Ue| Inchiesta

Un decreto legislativo ha introdotto un’agevolazione che consiste nell’escludere dalla base imponibile IRES e IRAP il 50% dei redditi derivanti da attività d'impresa trasferite in Italia. Ma serve il via libera della Commissione UE. Che tarda ad arrivare…

-

Negli ultimi anni, numerose aziende italiane hanno trasferito all’estero la sede delle loro attività, attratti da una tassazione e da un costo del lavoro inferiori rispetto a quelli italiani. Ora, si sta verificando un’inversione di tendenza, intercettata dal Governo con l’art. 6 del D.Lgs. 209/2023, che introduce un nuovo regime agevolativo per incentivare il ritorno in Italia di attività economiche svolte in precedenza in Paesi estranei all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

L’efficacia del nuovo regime agevolativo, teoricamente in vigore dal 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dipende comunque dall’autorizzazione della Commissione Europea – richiesta dall’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione relativo agli aiuti di Stato – al momento non ancora approvata.

A quanto ammonta l’agevolazione

L’agevolazione, finalizzata a «promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche», esclude dalla base imponibile IRES e IRAP il 50% dei redditi derivanti da attività d’impresa trasferite in Italia da Paesi extra UE, per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e per i cinque periodi d’imposta successivi.

Cosa si intende per «attività economiche»

L’espressione «attività economiche» dovrebbe comprendere ogni tipo di attività qualificabile tale, incluse quelle di produzione e scambio di beni e servizi, indipendentemente dal fatto che il soggetto che le esercita agisca con o senza scopo di lucro.

Le condizioni per ottenere l’incentivo

Per accedere all’incentivo è necessario trasferire «attività economiche», siano esse produttive o commerciali, aziende o rami di azienda. È però necessario che il trasferimento abbia per oggetto un complesso organizzato di beni e non invece «singoli beni», quali partecipazioni, beni materiali o immateriali, crediti, ecc.

I casi delle holding statiche, dinamiche e di partecipazione

Considerato che la norma mira a incentivare lo svolgimento effettivo di attività di impresa in Italia, non sembra si possa riconoscere l’agevolazione al trasferimento di holding statiche, mentre non dovrebbero emergere problemi per le holding dinamiche. Al riguardo, la circolare Assonime 23.2.2024 n. 4 ha fornito chiarimenti puntuali.

Con riferimento alle società holding di partecipazione, Assonime delinea due criteri per stabilire se tali attività possano rientrare nell’agevolazione:

  1. secondo un primo criterio, basato sulla nozione d’impresa rilevante per gli aiuti di Stato, si dovrebbe verificare se l’attività di gestione è di tipo attivo o statico, cioè se la holding interferisce nell’attività d’impresa delle società partecipate;
  2. in base a un secondo criterio, si dovrebbe verificare se l’attività svolta in Italia da tali società, senza un trasferimento di residenza, configurerebbe una stabile organizzazione, superando la soglia della presenza fisica.

In assenza di specificazioni, l’agevolazione spetterebbe nel caso di trasferimento di residenza e di trasferimento tramite operazioni straordinarie, come fusioni, scissioni o conferimenti.

Costi promiscui di più attività: come gestirli

L’attività rimpatriata può costituire l’unica attività di una nuova società o confluire in una esistente; in tal caso, il reddito agevolabile va determinato sulla base di contabilità separate.

Per affrontare la spinosa questione della separazione dei costi promiscui, si può essere ricorrere al metodo previsto dalla risoluzione 47/E del 1999, ovvero il ragguaglio ai ricavi riferiti alle diverse attività.

Cosa comporta l’ulteriore trasferimento all’estero dell’attività

È previsto un meccanismo di recapture, che comporta la perdita dell’agevolazione e il recupero delle imposte non pagate e degli interessi (senza applicazione di sanzioni), laddove, nei cinque anni successivi alla fine dell’agevolazione (dieci per le grandi imprese), le attività trasferite in Italia siano nuovamente trasferite all’estero, in paesi sia UE che extra UE.

Sebbene al momento in cui scriviamo (fine luglio) l’autorizzazione della Commissione – come detto – non sia ancora arrivata, il modello dichiarativo Redditi 2024 prevede già un campo per l’indicazione dell’importo agevolato al rigo RF 50.

close-link