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Il rimborso delle spese telefoniche? Per l’Agenzia delle Entrate concorre al reddito

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Come devono essere considerate dal punto di vista fiscale le spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo da parte di un dipendente del telefono cellulare, usato per lavoro e per esigenze private? L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.74E del 20 giugno 2017, ha risposto in modo netto: il rimborso forfettario contribuisce alla determinazione del reddito del lavoratore, nel rispetto del principio di onnicomprensività secondo cui «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», costituiscono reddito imponibile per il dipendente (articolo 51, comma, 1, TUIR).

Secondo l’Agenzia le spese rimborsate forfettariamente al lavoratore rimangono escluse dalla base imponibile soltanto se a prevederlo è una specifica legge, perché altrimenti i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili, in modo da evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Di conseguenza la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che il datore di lavoro rimborsa al dipendente, non supportato da elementi e parametri oggettivi (come possono essere il numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del Legislatore può concorrere alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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