Con l’accordo del 24 aprile sono state recepite nel CCNL logistica e trasporto le nuove regole in materia di apprendistato professionalizzante introdotte dal D.lgs n. 167/2011. In virtù del fatto che con tale decreto l’apprendistato passa da 6 a 3 anni di durata massima, l’accordo ha rimodulato la durata di tali contratti a seconda dei vari livelli e profili professionali. Inoltre è stato rivisti il monte ore di formazione e le percentuali di retribuzione da riconoscere agli apprendisti.
In particolare i punti principali dell’accordo sono:
– le nuove regole si applicano ai contratti di apprendistato stipulato dopo il 25 aprile 2012, mentre a quelli conclusi prima si continuano ad applicare integralmente le vecchie norme fino alla scadenza;
– la durata del contratto di apprendistato è fissata in e anni per la generalità dei livelli professionali;
– in base all’art. 4 del decreto n. 167, viene prevista per alcuni profili artigiani una durata più lunga pari a 5 anni per autisti classificati al 3° livello Super a a 4 anni per gli autisti classificati al 3° livello nonché per gli addetti alla manutenzione di veicoli, al magazzinaggio e alla movimentazione; a carico delle sole aziende che assumeranno apprendisti appartenenti ai suddetti profili professionali sono stati previsti, a fronte della maggiore durata del contratto, obblighi di conferma più stringenti alla scadenza;
– il monte ore di formazione specialistica aziendale è stato ridotto a 80 ore medie annue (prima era 120) che potranno essere svolte sia internamente che esternamente all’azienda; tale monte potrà essere integrato, se esistente, con formazione pubblica regionale per l’acquisizione delle competenze di base.
Il nuovo apprendistato recepito nel CCNL Trasporto e Logisica
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