Dopo le misure già annunciate nei giorni scorsi dalla viceministra del Mims Teresa Bellanova, frutto delle intese raggiunte con le associazioni di categoria, arriva adesso l’ufficialità. Con la pubblicazione in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022, diventa legge il cosiddetto Decreto Energia, vale a dire il pacchetto che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Nello specifico, l’art. 6 denominato «Interventi in favore del settore dell’autotrasporto»,
introduce misure per sostenere il settore dell’autotrasporto, in considerazioni degli effetti
economici derivanti dall’eccezionale (e ormai incontrollata) ascesa dei prezzi dei prodotti energetici. Il Governo ha confermato dunque lo stanziamento dei circa 80 milioni di euro (per l’esattezza 79,6 milioni), così ripartiti:
– 20 milioni di euro per scontare il costo dei pedaggi autostradali;
– 5 milioni per implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate;
– 29,6 milioni per garantire un credito d’imposta pari al 15% al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto di AdBlue;
– 25 milioni per garantire un credito d’imposta pari al 20% al netto dell’Iva per sostenere l’acquisto di GNL.
Credito di imposta per AdBlue e Gnl
Con riferimento al credito di imposta per usufruire dell’acquisto di AdBlue, viene specificato che la misura è rivolta alle «imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti».
Le imprese dovranno comprovarne l’acquisto tramite fattura. Il credito ed è utilizzabile solo in compensazione senza l’applicazione di limiti, e non concorre alla formazione del reddito d’imposta né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito è anche cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Si attendono ora i criteri e le modalità di attuazione
Analogo discorso vale per coloro che hanno in flotta mezzi alimentati a metano liquido e intendono usufruire del credito di imposta per sostenere l’acquisto di Gnl. Anche questa tipologia di credito può essere utilizzata solo in compensazione senza l’applicazione di limiti. Inoltre, come per l’AdBlue, non concorre alla formazione del reddito d’imposta né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Il Decreto, infine, precisa che entrambi i crediti d’imposta – per l’AdBlue e per il Gnl – si applicano nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, a cui adempirà il MIMS. Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in argomento, con decreto del MIMS, di concerto con il MiTE e i MEF, saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione.