Dall’Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti in merito alla detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19. Le indicazioni sono state fornite attraverso l’interpello 618 del 20 settembre 2021. Vediamo insieme i punti chiave che l’Ente ha messo a disposizione dei contribuenti.
L’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito relativo ad una ditta individuale, che chiedeva lumi sul corretto trattamento fiscale degli «aiuti», a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica.
L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, ha ricordato il principio di carattere generale, per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità.
Quindi «non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati»:
1. in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. da chiunque erogati;
3. spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori auto-nomi;
4. indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Per quanto concerne invece, la compilazione dei modelli dichiarativi, l’Agenzia richiama la «Tabella codici aiuti di Stato» posta in calce alle istruzioni dei Redditi nella quale sono espressamente ricompresi:
- Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza
epidemiologica “Covid-19” Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art.
22, D.L. n. 124/2019».