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Le indennità Covid-19 fanno reddito? Il chiarimento del Fisco

L’Agenzia specifica che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRAP i contributi e le indennità, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, di qualsiasi natura e da chiunque erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La non imponibilità è, inoltre, indipendente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione

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Dall’Agenzia delle Entrate arrivano importanti chiarimenti in merito alla detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19. Le indicazioni sono state fornite attraverso l’interpello 618 del 20 settembre 2021. Vediamo insieme i punti chiave che l’Ente ha messo a disposizione dei contribuenti.

L’interpello rivolto all’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito relativo ad una ditta individuale, che chiedeva lumi sul corretto trattamento fiscale degli «aiuti», a livello statale e regionale, erogati durante e/o a causa dell’emergenza pandemica.

L’Agenzia, nel fornire il proprio parere, ha ricordato il principio di carattere generale, per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità.

Quindi «non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES/IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati»:

1.            in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

2.            da chiunque erogati;

3.            spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori auto-nomi;

4.            indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Per quanto concerne invece, la compilazione dei modelli dichiarativi, l’Agenzia richiama la «Tabella codici aiuti di Stato» posta in calce alle istruzioni dei Redditi nella quale sono espressamente ricompresi:

  • Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza
    epidemiologica “Covid-19” Art. 25, D.L. n. 34/2020;
  • Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso
    non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
  • Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art.
    22, D.L. n. 124/2019».
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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