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Fatturazione elettronica, dall’Agenzia delle Entrate spiegazioni sulla fattura riepilogativa

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Importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla modalità di emissione della fattura riepilogativa. Ricordiamo che per legge un’azienda di trasporto è infatti tenuta a riassumere tutte le prestazioni eseguite nell’arco di ogni mese nei confronti di uno stesso committente in una lista descrittiva, nella quale sono riportate le informazioni di dettaglio; questa lista è predisposta dal committente e trasmessa all’istante mediante posta elettronica nei primi giorni del mese successivo.

I tre quesiti posti all’Agenzia da un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi erano i seguenti:

1. La fattura riepilogativa può essere trasmessa entro il 15 del mese successivo all’esecuzione dei trasporti?

2. Il solo richiamo della lista dei trasporti in fattura, ai fini dell’assolvimento degli obblighi ex art. 2 – comma 2 del decreto Iva, può considerarsi idoneo anche se la lista non viene allegata?

3. Al momento della fatturazione dei servizi accessori è obbligatorio valorizzare nel tracciato della fattura elettronica l’apposita sezione 2.1.10 “Fattura Principale” o è invece sufficiente che il collegamento tra la prestazione di trasporto principale e il servizio accessorio venga chiaramente illustrato nel campo descrittivo della fattura nella sezione 2.2. “Dati Beni Servizi”?

Alla prima domanda l’Agenzia ha risposto che deve considerarsi fattura riepilogativa differita la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. L’imposta è esigibile nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata. Quindi nel caso proposto, se per gli eventi indicati in fattura sono stati pagati in tutto o in parte i corrispettivi, l’operazione si considera effettuata e non differita. Questo perché nel caso in esame il pagamento del corrispettivo “sembra avvenire solo successivamente all’emissione della fattura”. La fattura riepilogativa dovrà in conclusione essere inviata allo SDI (Sistema di interscambio) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, che coincide con la data riportata in fattura.

Sulla seconda questione, l’Agenzia ritiene che se nella fattura viene assolto “l’onere di individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti “, si può non allegare il file xml e inviarla quindi allo SDI, salvo però garantire la conservazione cartacea o elettronica della stessa.

Per quanto riguarda infine il terzo problema, l’Agenzia ha spiegato che le prestazioni accessorie (come ad esempio gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico/scarico e per sosta notturna ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato) possono essere fatturate separatamente dalle principali, salvo l’indicazione degli estremi della fattura principale, per il necessario collegamento.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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