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Esenzione Iva per i Consorzi

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L’esenzione dal pagamento dell’Iva sui servizi resi dai consorzi e dalle società consortili ai propri consorziati, come stabilito dalla Agenzia delle Entrate, trova applicazione a due condizioni:

      che la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10%, cioè da soggetti la cui attività svolta è esente da Iva per una quota inferiore al 90%del loro volume d’affari;

      che l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10%, o a favore di terzi, non sia comunque superiore al 50% del volume d’affari del consorzio medesimo.

Sulla prima condizione, va precisato che, sebbene la partecipazione al consorzio sia estesa anche a consorziati con pro-rata superiore al 10% e quindi privi del requisito soggettivo di base richiesto dalla norma, il particolare regime di esenzione Iva non può trovare applicazione nel caso in cui tali consorziati detengano complessivamente la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili.

Sulla seconda condizione va specificato che quando l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% superi il tetto del 50% del volume d’affari dello stesso consorzio, tutte le prestazioni effettuate vanno considerate imponibili indifferentemente, comprese le prestazioni a favore dei consorziati con pro-rata inferiore al 10%, cioè con attività rilevante ai fini Iva quasi totalmente esente.

 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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