L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 68/E ha comunicato l’istituzione di un codice tributo per l’utilizzo, in compensazione, tramite F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto che hanno comprato beni capitali (articolo 32-bis del decreto legge 133/2014). In particolare il codice da utilizzare è il “6848“.
Nel modello F24, il numero va inserito nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”.
Discorso diverso vale per i contributi alla formazione che vengono erogati direttamente alle aziende e rispetto ai quali la possibilità di utilizzarli in compensazione va dichiarata espressamente dagli interessati. In ogni caso sul sito del ministero si può consultare l’elenco delle aziende ammesse a ricevere contributi con l’indicazione delle relative somme.
Ecco il codice tributo per compensare i contributi agli investimenti nell’autotrasporto
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