La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ancora non c’è. Ma la firma sul decreto dei divieti alla circolazione dei veicoli pesanti sopra le 7,5 ton è già stato firmato dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera. Purtroppo, come avevamo anticipo, non c’è stato modo di cambiare la situazione che si prospettava dalle settimane scorse, vale a dire l’aumento delle giornate di divieto a 86, rendendo così definitivo l’incremento delle giornate di stop che si era registrano nel 2011.
A determinare l’aumento – si ricorderà – era stata una sentenza del Consiglio di Stato che accoglieva un ricorso del Codacons e quindi intimava al Ministero di vietare la circolazione dei mezzi pesanti anche nelle giornate immediatamente precedenti e successive alle festività contrassegnate da un incremento del traffico.
Stando così le cose (anche se per la conferma definitiva è sempre bene attendere la pubblicazione in Gazzetta) significa che tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre non si potrà circolare dalle ore 08,00 alle ore 22,00.
Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il blocco domenicale inizia alle ore 07,00 e termina alle 24,00. Inoltre non si viaggia:
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;
dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;
dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;
dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 11 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Esistono come al solito delle eccezioni. Per esempio i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per quelli diretti all’estero, invece, il termine dell’orario è anticipato di due ore. Mentre per quelli diretti in Sardegna l’orario di termine viene anticipato di quattro ore. La stessa anticipazione di quattro ore si estende ai veicoli diretti nei principali interporti nazionali, ai terminal intermodali, agli aeroporti (anche se portano unità di carico vuote). Non si applicano i divieti, infine, per i veicoli che circolano in Sardegna o in Sicilia diretti ai porti dell’isola per proseguire sul resto del territorio nazionale, per quelli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti. Quelli invece che dalla o per la Sicilia attraversano la Salerno-Reggio Calabria (e i suoi cantieri) l’orario di inizio o di termine slitta o si anticipa di due ore.
A determinare l’aumento – si ricorderà – era stata una sentenza del Consiglio di Stato che accoglieva un ricorso del Codacons e quindi intimava al Ministero di vietare la circolazione dei mezzi pesanti anche nelle giornate immediatamente precedenti e successive alle festività contrassegnate da un incremento del traffico.
Stando così le cose (anche se per la conferma definitiva è sempre bene attendere la pubblicazione in Gazzetta) significa che tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre non si potrà circolare dalle ore 08,00 alle ore 22,00.
Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, il blocco domenicale inizia alle ore 07,00 e termina alle 24,00. Inoltre non si viaggia:
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio;
dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio;
dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto;
dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 11 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto;
dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto;
dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
Esistono come al solito delle eccezioni. Per esempio i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per quelli diretti all’estero, invece, il termine dell’orario è anticipato di due ore. Mentre per quelli diretti in Sardegna l’orario di termine viene anticipato di quattro ore. La stessa anticipazione di quattro ore si estende ai veicoli diretti nei principali interporti nazionali, ai terminal intermodali, agli aeroporti (anche se portano unità di carico vuote). Non si applicano i divieti, infine, per i veicoli che circolano in Sardegna o in Sicilia diretti ai porti dell’isola per proseguire sul resto del territorio nazionale, per quelli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti. Quelli invece che dalla o per la Sicilia attraversano la Salerno-Reggio Calabria (e i suoi cantieri) l’orario di inizio o di termine slitta o si anticipa di due ore.
Allegati
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