In sede di conversione del Decreto Sviluppo sono state introdotte alcune disposizioni relative ai trasporti eccezionali e all’applicazione dei costi minimi di sicurezza.
Rispetto agli eccezionali è prevista l’introduzione della semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, attraverso l’inserimento del comma 9 bis all’art.10 del codice della strada.
Entro 60 giorni dovrà essere emanato dal governo un provvedimento che modificherà il Regolamento d’esecuzione del Cds prevedendo l’invio telematico di domande e allegati agli enti proprietari della strada, in modo da consentire il rilascio dei titoli entro i 15 giorni prescritti dal Codice della strada.
Rispetto invece ai costi minimi, viene modificato il comma 15 dell’art. 83 bis della Legge 133/2008, per prevedere che l’unica autorità competente ad applicare le sanzioni previste dal comma 14 dello stesso articolo 83 bis (quella cioè che prevede l’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, e l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge), è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le modalità con cui le stesse saranno applicate saranno stabilite con decreto dello stesso ministro di concerto con quelli di Economia, Giustizia e Sviluppo Economico. Tutto ciò rende necessaria la modifica del decreto 16 settembre 2009 con cui erano state individuate le autorità competenti ad applicare tali sanzioni.