La detassazione sui premi diproduttività è al centro delle circolari delle istituzioni. Così, dopo quelladel ministero del Lavoro, ora arriva anche quella dell’Agenzia delle Entrate(la 30 aprile 2013, n. 11/E) concentrata sulle questioni di carattere fiscale. Stiamoparlando di quella detassazione che scatta nei limiti di 2.500 euro annuilordi, rispetto alla retribuzione di produttività riconosciuta in virtùdi accordi collettivi aziendali o territoriali e che si concretizza nell’applicareun’imposta del 10% – che sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali ecomunali – ai lavoratori che nel 2012 abbiano percepito un reddito nonsuperiore a 40 mila euro.Rispetto a quanto avveniva inpassato l’Agenzia delle Entrate ora puntualizza i seguenti aspetti:
Detassazione del premio di produttività per il 2012: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
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– perdeterminare la soglia reddituale dei 40 mila euro, va considerato l’ammontarecomplessivo dei redditi di lavoro dipendente, anche se riferiti a un’attività lavorativasvolta all’estero e anche rispetto a più rapporti, conseguiti dal lavoratorenel 2012;
– sonoda escludere nel computo dei 40 mila euro i redditi sottoposti a tassazioneseparata e quelli diversi da quelli da lavoro dipendente o assimilati a lavorodipendente;
– percalcolare il limite massimo di 2.500 euro su cui applicare l’imposta del 10% vannoconsiderati gli importi erogati al lavoratore al lordo dell’impostasostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
– ilsostituto d’imposta dovrà riportare nel CUD, in modo separato, la parte direddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di questa trattenuto aldipendente; se il lavoratore rinuncia al regime sostitutivo valutandolo non conveniente,l’azienda dovrà ugualmente riportare nel CUD la parte di reddito assoggettabileall’imposta sostitutiva, mentre il lavoratore dovrà comunicare all’azienda lavolontà di non godere del regime sostitutivo;
– idatori di lavoro dovranno depositare, entro il 13 maggio, alla DirezioneTerritoriale del Lavoro gli accordi già sottoscritti entro il 13 aprile, mentreper quelli sottoscritti in seguito va fatto in un lasso di tempo di 30 giorni;
– nelcaso in cui si assoggettino ad imposta sostitutiva retribuzioni sprovvistedelle condizioni ricordate, il datore di lavoro dovrà pagare non soltantoversare la differenza tra importo versato e quello dovuto, ma anche gliinteressi relativi e una sanzione.