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Deduzione spese non documentate e recupero contributo SSN: c’è la circolare dell’Agenzia

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C’era malumore tra le organizzazioni di categoria dell’autotrasporto. In particolare, tra quelle artigiane perché, malgrado nella cosiddetta manovrina fossero comparsi 10 milioni in più per finanziare le deduzioni forfetarie delle spese non documentate degli autotrasportatori per gli anni 2017 e 2018, non era ancora stata pubblicata la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate. Malumore verrebbe da dire “ciclico”, visto che lo scorso anno e anche quello precedente accadde un po’ la stessa cosa, con la data di scadenza delle dichiarazioni dei redditi che incombeva e la comunicazione dell’Agenzia che tardava ad arrivare, lasciando in imbarazzo aziende e loro commercialisti.

Ma alla fine tutto si è risolto, con lo stesso identico copione. Anche quest’anno, infatti, esattamente come avvenne lo scorso, quando la circolare arrivò con data 5 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato proprio oggi (quindi 4 luglio) che risorse e misure agevolative sono confermate, così com’è confermata anche la modalità per beneficiarne. Andiamo a ricordarla.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro.

Anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa è riconosciuta una deduzione per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, riferiti, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nel senso che le imprese di autotrasporto merci, sia in conto terzi sia in conto proprio, possono recuperare nel 2017 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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