Non serve più la scheda carburante se il pagamento avviene con carte di credito, debito o prepagate. Lo dice il Decreto Sviluppo modificando l’attuale normativa, in base alla quale gli acquisiti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono risultare da apposita annotazioni eseguite in un’apposita scheda. Ora, invece, in una logica di semplificazione si prevede che quando l’acquisto di carburante da parte dei soggetti passivi IVA sia verificabile tramite modalità diverse, come per l’appunto il pagamento attraverso carte di credito, di debito o prepagate, non serve più la compilazione della scheda carburante per poter dedurre il costo sostenuto e la relativa imposta.
Altre disposizioni dello stesso decreto riguardano invece l’Iva. L’art. 1, D.P.R. n. 695/1996 prevedeva che le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300.000 lire, possono essere annotate con riferimento a tale mese in un documento riepilogativo in cui riportare i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta. L’importo è stato ora innalzato a 300 euro.
Sempre a proposito di semplificazioni si prevede la sostituzione, per i trasporti eccezionali di stessa tipologia ripetuti nel tempo, dell’attuale autorizzazione con un’autorizzazione periodica da
rilasciarsi con modalità semplificata.