Il ministero dell’Interno, tramite circolare del 15 giugno, fornisce risposta a una serie di quesiti legati alla riforma dell’ultimo codice della strada e ad altre questioni aperte. Vediamole separatamente.
La CQC: solo per italiani o anche per comunitari?
Non sussiste l’obbligo di possesso della CQC per i conducenti titolari di patente comunitaria di guida della categoria C1, C1+E, C, C+E, rilasciate prima del 9 settembre 2009. L’obbligo sussiste invece per i titolari di patente di guida italiana o rilasciata da uno Stato extracomunitario, alle dipendenze di un’impresa italiana.
Per i conducenti alle dipendenze di un’impresa con sede in uno Stato extracomunitario, che non ha previsto il possesso della CQC, è previsto il controllo della sola patente di guida.
Possono esercitare in Italia attività di autotrasporto professionale i conducenti titolari di patente comunitaria, per i quali lo Stato abbia comprovato l’assolvimento degli obblighi di qualificazione iniziale e/o periodica, ad esempio, tramite l’indicazione del codice armonizzato
Ottantenni: quando non devono esibire attestato?
L’art. 115 CdS ha dato la possibilità agli ultraottantenni di continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta
Pago la cauzione per fare ricorso e poi ci ripenso: che fare?
Gli artt. 207 e 202, comma 2-bis, del CdS consentono di pagare subito e in misura ridotta le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Strada. In alternativa, si può versare all’agente accertatore una somma pari al minimo della sanzionepecuniaria – a titolo di cauzione – prevista per la violazione e successivamente proporre ricorso o opposizione al verbale. In mancanza del pagamento immediato o del versamento della cauzione è disposto il fermo del veicolo.
Ora il Ministero chiarisce che chi non intende più proporre ricorso anche se ha già pagato la cauzione e quindi intende pagare la sanzione utilizzando quanto già versato a titolo di cauzione, deve dichiarare espressamente la volontà di rinunciare al ricorso o all’opposizione. E quindi laddove tale dichiarazione non sia sottoscritta di fronte all’agente, è necessario autenticare la firma mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscrivendola e presentandola (o inviandola) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.