Il ministero dei Trasporti, attraverso la direzione generale della motorizzazione, pubblica una nuova circolare sulla CQC datata 22 settembre e dedicata a una questione molto precisa: coloro che, sfruttando la possibilità concessa dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, hanno frequentato un corso di formazione iniziale CQC per conseguire una patente di guida delle categorie C, CE, D o De in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni previsti dalla direttiva 2006/126/CE. Senonché è successo che, dal gennaio 2013, ci sono stati molti potenziali autisti di età inferiore a 21 e 24 anni che hanno frequentato la parte teorica (e magari anche le lezioni pratiche collettive), ma alla fine non sono riusciti a completare la procedura per ottenere la CQC e la patente di guida, in quanto la norma applicativa del decreto del gennaio 2013 è stata emanata il 20 settembre 2013 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale soltanto il 20 maggio 2014. Oggi però il ministero precisa che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità. E quindi chi lo ha frequentato può presentare richiesta per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Poi, superato tale esame e ottenuta l’autorizzazione a esercitarsi alla guida, potrà svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale. Terminato il corso, potrà infine sostenere l’esame per il conseguire l’abilitazione CQC e, in caso di esito positivo, l’esame per il conseguimento della patente di guida.
Tutto ciò ha validità fino al 22 settembre 2015.
CQC in deroga ai limiti di età: il corso teorico non ha scadenza
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