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Costi minimi: sanzioni confermate, procedura modificata

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Ormai è solo un fatto di ore. Il decreto sulla spending review, in approvazione alla Camera dopo gli emendamenti introdotti dal Senato, è stato sottoposto a fiducia e quindi verosimilmente non subirà ulteriori variazioni. E tra gli emendamenti inseriti compare anche l’ennesima modifica dell’art. 83 bis per quanto riguarda il comma 15, vale a dire il sistema sanzionatorio.
Il testo finale è il seguente: «Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla guardia di Finanzia e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese, per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689».
Cosa significa? Significa che in pratica la guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno il compito di rilevare, nell’ambito dei controlli presso le aziende, eventuali violazioni della normativa sui costi della sicurezza e sui tempi di pagamento, ma – ed è qui il contenuto “nuovo” – la sanzione in concreto verrà comminata in base alle procedure relative alla normativa generale riguardante le sanzioni amministrative, vale a dire la Legge 689/1981, e quindi in definitiva verranno rimesse al Prefetto.
Insomma, la modifica riguarda soprattutto un aspetto procedurale, mentre non è stato toccata la sostanza della sanzione, che può essere – lo ricordiamo – di due entità:
– il doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi della sicurezza, in caso di violazioni delle norme dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 83 bis;
– il 10% dell’importo della fattura e comunque mai sotto ai 1.000 euro se la violazione riguarda i commi 13 e 13 bis sui tempi di pagamento.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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