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Convertito in legge il decreto Semplificazioni: molte novità sull’accesso alla professione

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La conversione in Legge del Decreto Semplificazioni ha apportato diverse modifiche al testo originario. Non tanto rispetto alle limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti, modificata in senso flessibile, in quanto viene superato il criterio per cui si blocca la circolazione nei giorni precedenti e successivi a quelli di grande esodo, ma viene finalizzata a contemperare  le esigenze di sicurezza stradale con gli effetti che i divieti determinano sull’attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso. Inoltre rimane invariato anche il passaggio da uno a due anni dell’intervallo per il controllo della taratura dei cronotachigrafi e del controllo del livello delle emissioni dei gas di scarico da effettuare contestualmente alla revisione. Novità invece si registrano rispetto all’accesso alla professione di autotrasportatore. Vediamo quali.

Innanzi tutto nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1071/2009 vengono incluse le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o con complessi formati da questi veicoli. Il che vuol dire che anche a queste imprese sarà richiesta la dimostrazione dei tre requisiti: capacità finanziaria, capacità professionale e onorabilità richiesti a tutte le imprese che intendono effettuare trasporti per conto di terzi.
Nel decreto, invece, ci si limitava a richiedere soltanto l’onorabilità.In ogni caso però è stata prevista una procedura alleggerita e semplificata, in base alla quale tali imprese non debbono sottoporsi all’esame di dimostrazione del requisito di capacità professionale, in quanto lo stesso si acquisisce tramite la frequentazione di uno specifico Corso di formazione professionale da parte dei gestori (o preposti) delle attività di trasporto. Quindi ogni dieci anni,  dovranno frequentare un corso di formazione periodica e di aggiornamento.
Per dimostrare la capacità finanziaria, vale a dire i 9000 euro per il primo veicolo e 5000 per quelli ulteriori) dovranno entro il marzo 2012 o farsi rilasciare un’attestazione da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo previsto per la consistenza del parco veicolare a disposizione dell’impresa; o produrre un’attestazione di una banca, da un’assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati, sotto forma di garanzia fideiussoria, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale, per l’importo previsto per la consistenza del parco veicolare a disposizione dell’impresa. Infine, anche le imprese di che operano con veicoli fino a 3,5 tonnellate  dovranno dimostrare di avere la disponibilità di veicoli moderni ed ecocompatibili e a questo scopo dovranno o dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, un’ altra impresa di autotrasporto già operante, oppure di aver acquisito l’intero parco veicolare da altra impresa che cessa l’attività purché tale parco veicolare sia composto di veicoli non inferiore a Euro 5 o, infine, di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli per trasporto non inferiori a Euro 5.

Cambia qualcosa pure rispetto alla dimostrazione della capacità professionale. Innanzi tutto si ribadisce che non ha bisogno di frequentare uno corso di formazione preliminare per l’esame di idoneità professionale chi ha assolto all’obbligo scolastico o che ha superato un corso di istruzione di secondo grado. Sono ulteriormente esentati dall’esame per la dimostrazione della idoneità professionale le persone che dimostrino di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell’Unione europea, da almeno 10 anni precedenti il 4 dicembre 2009 e in attività al 10 febbraio 2012.

Precisazione importante è quella relativa al fatto che le imprese di trasporto attive al 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l’accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto ministeriale 25 novembre 2011, siano cancellate , a cura del Dipartimento per i trasporti, dal Registro degli autotrasportatori e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.

Altro cambiamento riguarda i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti o preposto, che diventa un’attività in esclusiva in quanto potrà svolgere le sue funzioni presso una sola impresa, a prescindere dalle dimensioni. E stesso limite si applica sia al gestore che è anche direttore, proprietario o amministratore sia al gestore scelto e designato tra i dipendenti dell’azienda, al quale comunque l’amministrazione aziendale dovrà conferire specifiche e precise mansioni, con apposita lettera di incarico.La disciplina cambia leggermente se il gestore dei trasporti è un professionista esterno all’impresa, in quanto in tale caso potrà esercitare il proprio ruolo in una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non può avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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