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Controlli sui tempi di guida: ecco quando la polizia può tollerare

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Le cose economicamente non vanno a gonfie vele, ma per fortuna a livello normativo l’autotrasporto si sta togliendo alcune soddisfazioni. In attesa che si risolva la questione legata ai costi minimi – che comunque, nella veste stilata dal ministero dei Trasporti, dal 13 giugno si applicano anche ai contratti scritti – e nell’attesa che il 12 agosto entri in vigore anche l’azione diretta, quella che concede ai sub vettore di chiedere il pagamento del servizio di trasporto a tutti coloro che, all’interno della filiera lo hanno ordinato, compresi quindi i committenti (che poi avranno azione di regresso nei confronti della loro parte contrattuale), adesso arriva anche un’interessante circolare del ministero dell’Interno sull’uso del cronotachigrafo digitale. In estrema sintesi l’indirizzo del ministero, “consigliato” agli organi di polizia che effettuano i controlli, è il seguente: più tolleranza per chi sta ore e ore alla guida di un veicolo e che quindi non può operare scandendo tutto con il metronomo. Ma entriamo nei dettagli, distinti in tre argomenti.
Il primo è relativo appunto alla tolleranza: al riguardo il Ministero fa suo un orientamento della Commissione Europea, in base al quale in fase di controllo dovesse essere riconosciuta una tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale. Strumento di per sé preciso e inoppugnabile, ma che rispetto ad alcune missioni che prevedono soste continue per carico e scarico, finisce per far risultare il tempo di guida molto maggiore rispetto a coloro che continuano a essere equipaggiati con cronotachigrafo analogico.
Ed ecco perché, per non penalizzare chi ha innovato la sua attività rispetto a chi è rimasto aggrappato a strumenti più obsoleti, il ministero concede una tolleranza che consiste nel togliere un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta.
La sottrazione può valere per un massimo di 15 minuti su un periodo di quattro ore e mezza, ma è concessa esclusivamente per il calcolo dei periodi di guida e non quindi per motivare la riduzione delle interruzioni o dei riposi giornalieri.
Il secondo argomento riguarda l’obbligo di registrazione del riposo giornaliero. In base all’ art. 15 paragrafo 2 del Regolamento CEE 3821/1985 il foglio di registrazione o la carta del conducente vengono ritirati dal conducente alla fine del lavoro giornaliero. Può succedere però che il conducente, nel corso della giornata, si allontani dal veicolo portandosi dietro foglio o carta. Il Ministero dell’Interno chiarisce che “i periodi di riposo giornaliero vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo del lettino. Se si dimentica di provvedere in tal senso scatta “la violazione di cui all’art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell’art. 174 del Codice della Strada solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento”.
Il terzo argomento riguarda gli spostamenti del veicolo durante l’interruzione di guida o il riposo giornaliero. La questione qui nasce in relazione al fatto che spesso il conducente interrompe i periodi di pausa o di riposo (giornaliero o settimanale) perché costretto e soprattutto senza voler violare la normativa sui tempi di guida o di riposo, ma soltanto perché gli viene imposto dagli organi di polizia di spostare il veicolo per non intralciare il traffico.  Insomma, mette in moto il mezzo per qualche minuto per ragioni di forza maggiore o, per dirla con la circolare “per circostanze straordinarie”, ma ovviamente il tutto viene registrato sul cronotachigrafo, A quel punto, per non incorrere in sanzione, il conducente deve  indicare a mano, sul disco del crono analogico o sul tabulato di quello digitale, il motivo dell’interruzione della pausa o del riposo. E in più, quando possibile, deve far vistare l’annotazione dall’organo che gli ha richiesto lo spostamento del veicolo. Come si intuisce parliamo di eventi eccezionali, che non possono essere utilizzate in maniera arbitraria. Nel senso che tali eventi vanno possibilmente provati (tramite appunto il visto dell’organo di polizia o di chi per lui) e poi durano per alcuni minuti. È chiaro che se per spostare un veicolo un conducente guida un’ora e poi annota il tutto come eccezionale, il tutto può diventare sospetto.

 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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