Mai più per oltre un anno e mai più rinnovabile tacitamente. Così cambia il contratto di assicurazione obbligatoria Rca auto a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 del decreto legge n. 179/2012 che, tramite l’art. 22, introduce il nuovo art. 170 bis nel Codice delle assicurazioni private. In pratica con la nuova disposizione non soltanto il contratto di assicurazione in questione non può superare la durata di un anno, ma al termine di tale anno, non essendo possibile un rinnovo, in presenza di una comune volontà delle parti ad andare avanti, bisognerà stipulare un nuovo contratto.
Clausole contrarie a tali divieti vengono considerate automaticamente nulle e peraltro la nullità opera a esclusivo vantaggio dell’assicurato.
La nuova legge è in vigore dal 20 ottobre, ma per eventuali clausole di rinnovo tacito contenute in contratti già in essere a quella data diventano nulle a partire dal 1 gennaio 2013. Al riguardo le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di informare i contraenti su tale circostanza, tramite lettera scritta da inviare con congruo anticipo.
Contratti RCA auto: mai più oltre un anno, mai più rinnovati automaticamente
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