Il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 30 novembre redatta in risposta a un quesito della motorizzazione di Ravenna, ha chiarito come consorzi e cooperative e proprietà divisa e iscritti nella sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori debbano dimostrare i requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci.
Il requisito dell’onorabilità si dimostra in maniera autonoma tramite la dimostrazione dello stesso da parte degli amministratori del consorzio o della cooperativa.
Il requisito della capacità professionale può essere soddisfatto sia mediante la dimostrazione da parte degli amministratori del consorzio o della cooperativa dell’attestato di idoneità professionale, sia tramite la nomina a gestore dei trasporti di un soggetto che eserciti tali funzioni presso una delle imprese consorziate o associate.
Il requisito della capacità finanziaria è in capo e va quindi dimostrato da parte delle singole imprese associate o consorziate, a prescindere dal fatto che il consorzio o la cooperativa abbia veicoli intestatati. In pratica cioè non si può richiedere una capacità finanziaria alla cooperativa in aggiunta a quanto viene richiesto ai soci.
Per quanto riguarda il requisito dello stabilimento, da dimostrare con l’indicazione di una sede effettiva e stabile, la dimostrazione della sede operativa per i consorzi e cooperative operanti esclusivamente attraverso veicoli degli associati è soddisfatta sempre da questi ultimi. Se invece il consorzio o la cooperativa opera con propri veicoli dovrà dimostrare di disporre di una sede operativa, la quale, peraltro, dovrà essere indicata come tale anche dalle imprese consorziate o associate.