Con circolare del 21 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera al recupero delle spese non documentate e alle spese sostenute per SSN sui premi assicurativi, mantenendo invariati gli importi, rispetto allo scorso anno.
Nel dettaglio, le imprese di autotrasporto merci – c/t e c/p – possono recuperare nel 2011, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2010 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 ton.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è, inoltre, prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, c. 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2010, nelle seguenti misure:
– 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti.
– 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.
Confermati gli importi erogati nel 2010 per recupero SSN e spese non documentate
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