In un periodo in cui le imposte seguono un andamento “ascetico” la possibilità di fruire di una tassazione agevolata è buona cosa. Quella in questione non è una novità. Già dal 2008 esiste la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva al 10% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali alle somme corrisposte per incrementi di produttività. Ma ogni anno va definita nelle procedure. Cosa affrontata dal decreto comparso sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio, n. 125, seppure in maniera più timida che in passato. Per il 2012, infatti, la tassazione agevolata potrà essere applicata a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente che non abbiano superato, nel 2011, la soglia di reddito di 30 mila euro, ma entro un importo imponibile non superiore a 2.500 euro lordi. L’anno precedente la soglia raggiungeva i 40.000 euro di soglia reddituale, mentre l’importo imponibile era di 6 mila euro del 2011. Non cambia invece il presupposto per fruire dell’agevolazione: le somme corrisposte al lavoratore rispetto a incrementi di produttività devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e solo sulle somme corrisposte ai dipendenti successivamente alla data di stipula dell’accordi aziendali.
Confermata (ma ridotta) la tassazione agevolata per incrementi di produttività
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