Il ministero dell’Interno torna a occuparsi della questione legata alla comunicazione dei dati del conducente quando è stato presentato un ricorso contro il verbale di accertamento. Il ministero in realtà si era già occupato della questione, sostenendo con una nota del 29 aprile che il fatto stesso di presentare ricorso costituisce già un motivo per omettere la comunicazione dei dai e per non applicare rispetto al proprietario del veicolo la sanzione dell’art. 126 bis, che va da
– non è possibile giudicare il proprietario del veicolo responsabile di non aver collaborato, laddove questi abbia informato la Polizia della presentazione del ricorso contro il verbale di accertamento. Tale eventualità, infatti, viene giudicata un sufficiente motivo per non trasmettere le generalità del conducente fino a quando il verbale non diventi definitivo perché si sono esauriti i termini per presentare impugnazione;
– non esistono difficoltà operative, derivanti dalla necessità di dover richiedere di nuovo le generalità del conducente al proprietario del veicolo, una volta trascorsi i 90 giorni dalla fine dei giudizi di impugnazione. Per il semplice motivo che non serve fare un’altra notifica, ma basta che nel verbale di accertamento della violazione si introduca l’avvertenza “l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 gg, ai sensi dell’art.126 bis, comma 2, del c.d.s, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla Legge”.