La Commissione europea ritiene che almeno una parte delle misure di sostegno concesse dalla Sardegna alla compagnia di navigazione Saremar nel 2011 e nel 2012 è incompatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato. In particolare, un conferimento di capitale a condizioni diverse da quelle di mercato e la compensazione per l’esercizio di alcuni servizi di navigazione hanno procurato a Saremar un indebito vantaggio economico rispetto ai suoi concorrenti. Per porre rimedio alla distorsione della concorrenza, Saremar deve restituire l’indebito vantaggio di cui ha beneficiato dell’importo totale di circa 10,8 milioni di EUR.
Nel 2012 Saremar ha ricevuto un conferimento di capitale dalla Sardegna per un importo annunciato di 6,1 milioni di EUR. La Commissione ha concluso che nessun investitore privato operante in condizioni di mercato avrebbe accettato di investire alle stesse condizioni in circostanze analoghe. L’apporto di capitale costituisce pertanto un aiuto di Stato poiché ha conferito un vantaggio economico a Saremar rispetto ai suoi concorrenti. Tale aiuto di Stato è inoltre incompatibile con le norme dell’UE in quanto non era accompagnato dall’attuazione di un piano di ristrutturazione conforme ai requisiti degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La Commissione ha pertanto ingiunto all’Italia di recuperare da Saremar la parte del conferimento di capitale già attuata.
Infine, la Commissione ha constatato che una compensazione di 10 milioni di EUR corrisposta a Saremar per l’esercizio, nel 2011 e nel 2012, di due rotte di collegamento fra la Sardegna e l’Italia continentale non era conforme alle norme UE in materia di servizi di interesse economico generale. La normativa al riguardo prevede che i prestatori di servizi pubblici possano ricevere una compensazione pari ai costi netti sostenuti per assolvere ai loro obblighi di servizio pubblico, qualora i parametri per calcolare la compensazione siano previamente definiti e gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro. Tuttavia, quando Saremar era stata incaricata dell’esercizio delle due rotte marittime, non era stato definito un relativo meccanismo di compensazione. Inoltre, gli atti di incarico non definivano chiaramente gli obblighi di servizio pubblico imposti a Saremar. La Commissione ha concluso che Saremar non aveva diritto a una compensazione e doveva rimborsare le somme ricevute.