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Come cambia il sistema di numerazione delle fatture: le risposte a ogni dubbio

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È bene avere da lavorare, ma è bene pure incassare quanto dovuto. Ma a questo scopo va prima emessa una fattura. Ma come? La risposta a questa domanda è mutata dall’inizio dell’anno (in virtù di una disposizione contenuta nella Legge di Stabilità), da quando cioè non è più necessario ricominciare da zero la numerazione delle fatture, potendo anche battere la strada di un altro tipo di numerazione progressiva che consenta comunque un’identificazione univoca del documento. Insomma, ognuno potrà decidere – e adesso vedremo meglio come – se ripartire da 1 o se proseguire in maniera progressiva anno dopo anno.
La ragione di questa modifica – chiarisce adesso una nota del 10 gennaio dell’Agenzia delle Entrate che trovate in allegato – dipende dalla necessità di recepire in Italia la normativa europea relativa alla fatturazione contenuta nella direttiva n. 2006/112/CE, modificata dalla direttiva n. 2010/45/UE. E in particolare la Commissione europea giudicava un aggravio per i contribuenti italiani il dover iniziare ogni anno con una nuova serie di numeri, quando nelle disposizioni comunitarie non si trovava traccia in tal senso. In ogni caso non si è voluto stravolgere il tutto, quanto rimettere alla scelta di ognuno la modalità di fatturazione ritenuta più congeniale alle proprie esigenze tra le due possibili alternative.
L’importante, come detto, è che tale modalità «garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa».
Ma vediamo in dettaglio le due alternative.

LE DUE ALTERNATIVE
La prima: la numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Metodo di sicura identificazione, in quanto il numero attributo a una fattura non verrà più utilizzato.

La seconda: la numerazione progressiva riferita a ogni anno solare, che consente di individuare la fattura insieme all’anno in cui è stata emessa. È chiaro quindi che la quarta fattura del 2014 sarà indicata con il numero «4/2014). Il rispetto dell’identificazione univoca qui deriva dalla contestuale presenza nel documento della data, elemento che ogni fattura per legge deve obbligatoriamente indicare.
L’Agenzia delle Entrate specifica al riguarda che si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1 Fatt. n. 2 …
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)

Allegati

Per scaricare la nota dell’Agenzia delle Entrata clicca qui

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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