Le prove di revisione della Carta di qualificazione del conducente (CQC) hanno una nuova procedura informatizzata. A definirla è la circolare 1648/8.3 del 21 Gennaio 2013 emanata dal ministero dei Trasporti. Vediamo i punti più importanti.
In quali ipotesi scatta la revisione?
In due casi precisi:
1. quando il titolare si vede decurtato l’intero punteggio;
2. quando il titolare, dopo che gli è già stata notificata una prima violazione dalla quale derivi una decurtazione di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni nell’arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, ognuna delle quali comporti la sottrazione di almeno 5 punti.
Cosa bisogna fare in caso di decurtazione totale del punteggio della CQC?
In base a quanto stabilisce l’art.2 del decreto dirigenziale del 22 ottobre 2010, il titolare deve sostenere l’esame di revisione sull’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della carta medesima. Se il soggetto è titolare sia della CQC per il trasporto merci sia di quella per il trasporto persone, l’esame di revisione si focalizzerà sul programma connesso al titolo abilitativo con cui è stata commessa l’infrazione che ha determinato la decurtazione maggiore.
Quando va presentata la domanda per sostenere l’esame?
Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione da parte del competente Ufficio della motorizzazione. Gli esami, poi, si svolgeranno direttamente presso la motorizzazione.
Come si svolgerà la prova?
Per ogni prova, al candidato sono proposte 60 domande scelte in maniera casuale dal sistema informatico. Ha due ore di tempo per rispondere ed è ritenuto idoneo se indovina almeno 54 quesiti; se vengono commessi più di 6 errori, l’esame non è superato.
Di quanto si ricarica la CQC una volta superato l’esame? E se non lo si supera?
Alla CQC saranno attribuiti 20 punti mentre, in caso di esito negativo sia per la parte comune che per quella specialistica, la CQC verrà revocata con effetto su tutte le abilitazioni comprese nella predetta carta.