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Cassa integrazione, responsabilità datoriale, aggiornamento libretto con proroga leasing, finanziamenti fino a 25 mila euro: K44|Risponde… a ogni dubbio

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Si chiama K44 Risponde ed evidentemente vuole fornire soluzioni a dubbi di ogni tipo. Quando abbiamo cominciato quattro settimane fa pensavamo, però, che questi dubbi fossero scanditi dagli argomenti che via via, episodio dopo episodio, saremmo andare a proporre. Invece, ci siamo accorti che in questo frangente in cui le certezze tendono ad assopirsi, il potenziale di problematicità delle aziende aumenta, le incertezze si moltiplicano e quindi anche il bisogno di avere risposte tende ad aumentare. Ecco perché dopo i primi tre episodi ci siamo ritrovati con così tanti dubbi che abbiamo deciso di raccoglierli tutti insieme in un unico contenitore. Ecco perché in questo videocast – non a caso intitolato «Soluzioni a ogni dubbio» – troverete un po’ di tutto. Volete qualche esempio?

  • Se un autista dipendente si trova in malattia o in infortunio e poi l’azienda decide di ricorrere alla cassa integrazione, cosa succede, prosegue la prima o scatta la seconda?
  • Per quale motivo le aziende di autotrasporto sono riuscite in casi molto rari a ottenere un finanziamento in banca fino a 25.000 euro, malgrado ci sia una garanzia al 100% a carico dello Stato?
  • Alcuni depositi fanno firmare all’autista un documento in cui deve dichiarare che il prodotto caricato non è stato contaminato. Tale richiesta è corretta ed eventualmente che valore ha nel caso in cui si dovesse riscontrare che effettivamente quanto caricato ha subito contaminazioni?

In tanti poi si interrogano sul valore del barrato rosa all’estero, altri si chiedono come vanno gestiti e a quali oneri di etichettatura espone il trasporto di rifiuti pericolosi con pianale, altri ancora se un autista dipendente che ha parcheggiato il camion e subisce un incidente mentre torna a casa con un auto aziendale è ugualmente coperto.

Moltissimo spazio poi ha avuto la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infezione di un dipendente. Qui certezze assolute ancora non ci sono. Nel video ricordiamo come l’infezione da Covid sia equiparato a un infortunio sul lavoro. E da qui facciamo discendere in capo al datore di lavoro tutti quei vincoli e l’osservanza di quelle leggi finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ma è chiaro che se tale opera di prevenzione non funziona, scattano conseguenze sia penali che civili, seppure la dimostrazione del danno (visti i 14 giorni di tempo che possono intercorrere tra l’infezione stessa e la manifestazione dei suoi sintomi, durante i quali è possibile che il dipendente entri in contatto con luoghi e persone diverse rispetto al lavoro) appare molto complicata.

Senonché questa posizione, derivante da una circolare dell’istituto dello scorso 3 aprile, è stata duramente criticata da Confindustria e da molte imprese, per il rischio di addossare al datore di lavoro anche responsabilità non sue. Così, seppure al momento attuale non ci sia ancora uscita una nuova interpretazione ufficiale (e quindi per questo nel video non se ne tiene conto), è però stato pubblicato sul sito dell’Inail un comunicato in cui si chiarisce che i criteri applicati dall’Istituto «per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus, sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza». In pratica si sostiene – e si immagina che diventerà oggetto di una prossima circolare – che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro.

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza. Inoltre, la nota dell’Inail si conclude sostenendo che «la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro».

BUONA VISIONE!

I video presenti nel programma sono stati registrati prima dell’emergenza Covid-19

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