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Cabotaggio e attraversamento di frontiera: le FAQ della Commissione Europea

Sul portale della Commissione Ue sono stati pubblicati una serie di chiarimenti relativi alle nuove norme sul cabotaggio stradale in vigore dal 21 febbraio scorso, nonché sulla registrazione dell’attraversamento di frontiera da parte dei veicoli. Un riepilogo utile per una migliore comprensione dell'argomento

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Come stabilito dalle nuove procedure rientranti nel Primo Pacchetto Mobilità, dallo scorso 21 febbraio sono cambiate le regole per il cabotaggio internazionale (ne abbiamo parlato in una recente puntata del nostro podcast K44). Tra le principali misure, lo ricordiamo, resta il limite massimo di tre trasporti nazionali, da effettuarsi nell’arco di una settimana, nel Paese in cui il veicolo industriale straniero entra nell’ambito di un autotrasporto internazionale. È stato introdotto, però, l’obbligo di effettuare un «periodo di raffreddamento», ovvero non si possono svolgere altre attività di cabotaggio per i quattro giorni successivi all’uscita da quel Paese.

Tuttavia, sono sorti alcuni dubbi sull’argomento e, per questo motivo, la Commissione Europea ha pubblicato online un documento di chiarimento in cui riepiloga le principali FAQ che le sono arrivate.

Le FAQ sono in lingua inglese e pubblicate sul proprio sito web (qui il link). Ne riportiamo qualcuna a titolo di esempio.

Il cabotaggio può avvenire in più di uno Stato membro?

Entro il periodo di 7 giorni possono essere effettuati al massimo 3 trasporti di cabotaggio. Un trasportatore può decidere di effettuare uno, due o tutti e tre i trasporti di cabotaggio in Stati membri diversi da quello del trasporto internazionale in entrata. I trasportatori possono quindi effettuare il cabotaggio in un solo Stato membro o in uno o più Stati membri, ma solo un cabotaggio in ogni Stato membro che non sia quello del trasporto internazionale in entrata.

Per esempio, se il trasportatore ha effettuato un trasporto internazionale in Francia, può effettuare un cabotaggio in Francia, poi andare in Germania per effettuare un altro cabotaggio, e poi andare in Belgio per effettuare un ultimo cabotaggio. Può anche tornare in Francia a vuoto per effettuarvi un secondo cabotaggio, ma solo a condizione che il periodo di riflessione di 4 giorni sia stato rispettato.

Qual è lo scopo dell’ingresso manuale dei valichi di frontiera nel tachigrafo?

L’obbligo di inserire manualmente nel tachigrafo il simbolo del paese in cui il conducente entra dopo aver attraversato una frontiera di uno Stato membro si applica dal 20 agosto 2020 per i conducenti che guidano veicoli dotati di un tachigrafo analogico ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 165/2014, e dal 2 febbraio 2022 per i conducenti che guidano veicoli dotati di un tachigrafo digitale, compresa la prima versione del tachigrafo intelligente, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 7, secondo comma, di tale regolamento.

L’obiettivo principale di queste disposizioni è quello di facilitare l’applicazione delle disposizioni sui trasporti di cabotaggio e sul distacco dei conducenti, anche se si applica a tutti i veicoli coperti dal regolamento (UE) n. 165/2014, indipendentemente dal tipo di operazione condotta.

Questo requisito è una misura transitoria prima che una nuova versione del tachigrafo intelligente possa registrare automaticamente i passaggi di frontiera. Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 21 agosto 2023 devono essere dotati di tale tachigrafo. I veicoli attualmente dotati di un tachigrafo analogico o digitale non intelligente dovranno essere equipaggiati con questo nuovo tachigrafo al più tardi il 31 dicembre 2024, mentre i veicoli attualmente dotati di un tachigrafo intelligente avranno tempo fino al 18 agosto 2025 al più tardi per adattarsi. Infine, tutti i veicoli commerciali leggeri la cui massa massima autorizzata è compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate e che effettuano trasporti internazionali o attività di cabotaggio dovranno essere dotati di questo tachigrafo a partire dal 1° luglio 2026, in applicazione dell’articolo 2, lettera aa), del regolamento (CE) n. 561/2006(8).

In che modo i conducenti possono ottemperare all’obbligo di ingresso manuale dei valichi di frontiera nel tachigrafo?

Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che la registrazione manuale del simbolo del paese debba essere effettuata all’inizio della prima sosta del conducente in tale Stato membro, che deve essere effettuata nel luogo di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo la frontiera.

La sicurezza stradale è uno degli obiettivi principali del regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo, e il tachigrafo è lo strumento principale per controllare il rispetto di queste disposizioni. In questo contesto, in nessun caso il rispetto dell’obbligo di inserimento manuale ai valichi di frontiera deve mettere a repentaglio gli obblighi e i requisiti di sicurezza stradale stabiliti dalla legislazione UE e nazionale. Pertanto, la valutazione di ciò che costituisce il “luogo di sosta più vicino possibile” deve tenere pienamente conto delle norme e dei vincoli in materia di sicurezza stradale nel momento in cui il conducente decide dove fermarsi a tal fine. In particolare, si deve tener conto della possibile mancanza di spazi di parcheggio disponibili nelle zone di confine, al fine di evitare il rischio di creare congestioni pericolose in tali aree.

Esempio 1: La corsia d’emergenza di una strada non dovrebbe essere considerata un “possibile luogo di sosta” al solo scopo di conformarsi a questa disposizione, poiché molto probabilmente ciò violerebbe i requisiti di sicurezza stradale, come le norme nazionali di circolazione.

Esempio 2: dopo aver attraversato un confine, un conducente vede che la corsia di decelerazione verso il primo parcheggio è bloccata e/o il parcheggio è già al completo. In questa situazione, il conducente ha due opzioni: aumentare la congestione della corsia di decelerazione o continuare il suo percorso. Se la prima opzione mette in pericolo la sicurezza stradale (in particolare per i veicoli retrostanti), tale area di parcheggio congestionata non dovrebbe essere considerata una “possibile area di sosta” ai sensi del regolamento (UE) n. 165/2014. Il conducente dovrebbe scegliere la seconda opzione e continuare il suo percorso fino alla prossima area di sosta possibile. Di conseguenza, la stessa area di parcheggio può essere “la più vicina area di sosta possibile” per un conducente, ma non per un altro che vi passa accanto in un’altra data o ora.

Ricordiamo che sul tema del cabotaggio e sulla registrazione manuale degli attraversamenti di frontiera nei tachigrafi il nostro podcast K44 La voce del trasporto ha dedicato un episodio proprio sui principali dubbi che riguardano la normativa europea. Ve lo riproponiamo qui di seguito.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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