Con la pubblicazione sulla su G.U. n. 244 del 18 ottobre 2022, diventa operativo il Decreto MIMS-MEF del 30 giugno scorso che definisce termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del Buono patente autotrasporto, che rientra nel “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”.
Il Fondo ha una dotazione di 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ogni anno dal 2023 al 2026. Una parte delle risorse stanziate sul Fondo per il 2022 – 1 milione di euro – è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica che sarà utilizzata erogare il contributo.
Beneficiari del Programma sono i cittadini italiani ed europei che – nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026 – abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e che intendano conseguire le patenti di guida per il trasporto di merci C, C1E, CE e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
A ogni beneficiario è riconosciuto un buono pari all’80% della spesa per la formazione necessaria al conseguimento di patente e CQC, fino all’importo massimo di 2.500 euro.
Il buono può essere richiesto una sola volta, è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino a esaurimento delle risorse disponibili per ogni anno dal 2022 al 2026, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’ISEE. Per accedere al buono, occorre registrarsi sulla piattaforma – con SPID, CIE o CNS – e compilare il modello disponibile con le necessarie dichiarazioni sostitutive.
Il buono è disponibile nell’area riservata del beneficiario e utilizzabile solo presso le autoscuole e/o soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC (rilasciato dalla DG Motorizzazione e dalle Direzioni Generali Territoriali accreditati sulla piattaforma informatica), che applicheranno uno sconto, pari al valore del buono, sulle spese della formazione. Le autoscuole accreditate sono inserite in un elenco consultabile dai beneficiari, sulla piattaforma informatica “Buono patenti” e sono obbligate ad accettare i buoni secondo le modalità stabilite nel decreto. Le autoscuole dovranno attivare il buono entro 60 giorni dall’emissione, pena l’annullamento del buono stesso (in questo caso il beneficiario dovrà fare nuova domanda, nei limiti delle disponibilità delle risorse residue).
Il beneficiario del Buono deve conseguire la patente, ed eventualmente anche la CQC, entro 18 mesi dalla sua attivazione.
Le autoscuole provvedono al caricamento, sull’applicazione web delle informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario e provvedono all’emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del buono attivato. Entro 30 giorni dall’accettazione della fattura, alle autoscuole viene liquidato l’importo del buono attivato.Buono patente autotrasporto