Tra le modifiche introdotte dal nuovo codice della Strada c’era anche la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie. Per l’applicazione però manca un decreto interministeriale, lacuna a cui adesso si ovvia tramite una nota (la n. 10648/2012) con cui il ministero del Lavoro fa proprio l’orientamento di quello dell’Interno in base al quale la normativa può essere già applicata, in quanto sono sufficienti a tale scopo le indicazioni fornite dalla legge 29 luglio 2010, n. 120. E tale applicazione serve essenzialmente a due scopi: a facilitare il pagamento delle sanzioni da parte degli autotrasportatori che si trovano in condizioni economiche disagiate e a deflazionare il contenzioso in quanto, una volta chiesta la rateizzazione, si rinuncia alla facoltà di ricorrere al prefetto o al giudice di pace.
Il ministero, infatti, dopo aver chiarito che il procedimento di rateizzazione si applica esclusivamente alle sanzioni adottate ai sensi del codice della Strada e non invece a tutte le altre violazioni relative all’autotrasporto, non sanzionate da tale codice, specifica che la presentazione dell’istanza di rateizzazione da parte del trasgressore implica la rinuncia del ricorso al prefetto o al giudice di pace. Inoltre, anticipa che si perde il diritto a rateizzare se non si paga la prima rata o se, in seguito, si saltano due rate. A quel il provvedimento sanzionatorio originario, diviene “titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per spese di procedimento”. Peraltro, quanto già versato, sarà trattenuto dall’amministrazione in acconto a valere sulla somma interamente dovuta.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica.
Autotrasportatori in difficoltà: scatta la possibilità di pagare a rate le sanzioni da CDS
-