In Italia esistono tante leggi, troppe volte poco applicate. Anche perché a questo scopo c’è bisogno di mettere insieme una serie di dati da attingere a fonti diverse. Prendiamo per esempio le fatture. Se si incrociano i dati dell’art. 5 del decreto lgs 231/2002 con quelli dell’art. 83 bis nei vari commi, bisogna compilarle senza scendere al di sotto dei costi minimi di esercizio, per poi incassarle entro un tempo massimo di 60 giorni dall’emissione.
Ma se si va oltre i 60 sempre l’art. 83 bis «punisce» il debitore in mora addossandogli il pagamento di interessi. Quali interessi? Per rispondere bisogna fare una somma tra il saggio di interesse moratorio e il saggio di interesse legale di mora. Insomma bisogna sommare quell’8% che dal 1° gennaio (fino a giugno) corrisponde all’interesse di mora, con quella percentuale che proprio pochi giorni fa il ministero dell’Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la n. 14 del 17 gennaio), pari allo 0,75%. In definitiva se un committente non paga entro 60 giorni la fattura, la legge offre la possibilità di aggiungere alla tariffa di trasporto anche un interesse che complessivamente è pari all’8,75%.
Aggiornato il tasso legale di mora: è dell’8,75% oltre i 60 giorni
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