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Agenzia delle Entrate: la responsabilità solidale non si applica né al trasporto né al consorzio

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L’art. 13-ter del DL 83/2012, quello che aveva introdotto la responsabilità solidale degli appalti, non si applica ai contratti di trasporto, di fornitura e d’opera, così come resta escluso dalle prestazioni attinenti a un rapporto consortile. È quanto specifica l’ennesima circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 2/E del 1° marzo 2013) con cui si provvede a fare chiarezza anche su altri punti.
Innanzi tutto ricordiamo che la responsabilità solidale dell’art. 13 ter fa riferimento al rapporto tra appaltatore e subappaltatore rispetto al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore in riferimento alle prestazioni interenti il rapporto e nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Per rendere più facilmente applicabile la normativa è stata anche introdotta una sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro per quel committente che effettui il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali siano stati eseguiti (in proprio o eventualmente dal subappaltatore).
La documentazione che esclude la responsabilità solidale e l’applicazione delle sanzioni può consistere sia nella asseverazione rilasciata dai Caf o da professionisti abilitati, sia in una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (reato per dichiarazione false e mendaci), con cui l’appaltatore (e il subappaltatore) attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. In mancanza di tale documentazione lo stesso art. 13 ter prevede che sia l’appaltatore che il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino a quando non venga esibita la documentazione stessa.
La circolare aggiunge che, laddove siano intercorrenti tra le stesse parti più contratti, la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica, anche se, al momento del pagamento, va comunque attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
Con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma, si specifica che l’attestazione di regolarità va riferita ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
Infine, se l’appaltatore o il subappaltatore cedono il credito a terzi, la circolare puntualizza che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa attestarsi nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Rispetto all’ambito di applicazione della normativa, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la motivazione della stessa è di contrastare l’evasione fiscale in generale e quindi non è applicabile al solo settore edilizio. Al contrario non può riferirsi alle persone fisiche non soggetti Iva e alle prestazioni d’opera intellettuale.
Ma il chiarimento che più interessa gli autotrasportatori è il passaggio della circolare in cui si specifica che l’art. 13 ter, in base a un’interpretazione letterale, si riferisce esclusivamente alle fattispecie riconducibili ai contratti di appalto definiti dall’art. 1655 del c.c. e non invece ai contratti di appalto di forniture. Quindi vanno escluse le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi, tra le quali compare proprio il contratto di trasporto disciplinato dagli artt. 1678 e ss c.c. e le prestazioni rese nell’ambito di un rapporto consortile (ma anche il contratto d’opera dell’art. 2222 e il contratto di subfornitura della legge n. 192/1998).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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