SOMMARIO
• Decreto Genova e ristoro delle maggiori spese
• Divieti di circolazione in Austria primo trimestre 2020
• Esenzione del pedaggio per i veicoli a gas in Germania
• Incontro bilaterale Italia/Serbia in materia di autotrasporto
• Il contratto a termine assistito
• Spessori minimi delle cisterne per il trasporto di merci pericolose
• Nuovo sistema di pagamento del pedaggio in Repubblica ceca
• CQC e procedure d’esame
• Compatibilità tra cariche sociali e lavoro subordinato
• Deroga prefettizie ai divieti di circolazione per viaggi a vuoto
• Roma: divieto di circolazione di tutti i veicoli fino a Euro3
• Bando “rinnova veicoli” della Lombardia
DECRETO GENOVA E RISTORO DELLE MAGGIORI SPESE
Decreto Ministeriale del 7 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 9 ottobre 2019
Con questo decreto Ministeriale vengono fissate modalità e criteri per la presentazione delle domande di ristoro delle maggiori spese per i tragitti forzati che le imprese in conto terzi -iscritte all’Albo dell’Autotrasporto – devono sostenere per gli anni 2019 e 2020 a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova.
Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano per il 2019 a 80 milioni e per il 2020 a 80 milioni. Il decreto, sia per quanto riguarda le spese ammissibili, sia per le modalità di presentazione della domanda si conforma al precedente relativo all’anno 2018.
Nuova, invece, l’introduzione tra le spese ammissibili, delle soste all’interno delle aree portuali, qualora siano risultate superiori ai tempi operativi individuati dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale con apposito regolamento.
DIVIETI DI CIRCOLAZIONE IN AUSTRIA PRIMO TRIMESTRE 2020
Decreto del 5 Luglio 2019 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019
Il Tirolo ha reso noti i divieti di circolazione per i camion sopra le 7,5 tonnellate che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale regionale, entreranno in vigore a gennaio, febbraio e marzo 2020, dalle 7 alle 15, lungo le autostrade A12 e la A 13 sia in direzione Italia che in Germania (o qualsiasi altra destinazione raggiunta via Italia e via Germania), nelle seguenti giornate:
- 4, 11, 18 e 25 gennaio
- 1, 8, 15, 22 e 29 febbraio
- 14 marzo
Restano esclusi dal divieto di circolazione i trasporti con destinazione Tirolo e quelli che beneficiano di particolari deroghe previste nel calendario dei divieti di circolazione annuale, come i trasporti di animali da macello, di stampa periodica, di rifornimento di stazioni di carburante, i trasporti per ristorazione o riparazioni di impianti di refrigerazione, i servizi di soccorso stradale o riparazione, i trasporti di medicinali, il trasporto di rifiuti solidi urbani, i trasporti in regime combinato.
I divieti si aggiungono a quelli già in vigore durante l’intero anno nelle giornate del sabato, dalle ore 15.00 alle ore 24.00.
ESENZIONE DEL PEDAGGIO PER I VEICOLI A GAS IN GERMANIA
Con decorrenza da ottobre 2019, la Germania ha introdotto un’importante novità relativa all’esenzione dal pedaggio per gli autocarri alimentati a GNL/CNG, condizionata al requisito del volume minimo di serbatoio. Spieghiamo meglio: stando a quanto finora stabilito, dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, i veicoli a gas naturale – GNL/CNG – sono esentati dal pagamento del pedaggio tedesco (Maut), mentre i veicoli alimentati a GPL (gas di petrolio liquefatto) non godono di tale beneficio quindi sono tenuti al pagamento del pedaggio. Con le modifiche introdotte di recente, anche i veicoli bivalenti (gasolio + GNL o CNG) possono beneficiare dell’esenzione dal pedaggio, solo se viene dimostrato un volume minimo del serbatoio di GNL/CNG di 300 litri o di 115 kg, volume che può essere raggiunto con un unico serbatoio grande o più serbatoi piccoli. Se il requisito del serbatoio non sussiste, la Toll Collect – società di gestione del pedaggio in Germania – non registra il veicolo come esente da pedaggio. Le immatricolazioni dei veicoli esistenti sul sistema Toll Collect prima del 1° ottobre 2019, di conseguenza vengono cancellate per consentire l’adeguamento dell’esenzione.
INCONTRO BILATERALE ITALIA/SERBIA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO
Incontro Italia/Serbia di Belgrado, 30 settembre/3 ottobre 2019
Si è tenuto a Belgrado dal 30 settembre al 3 ottobre scorsi, l’incontro bilaterale Italia- Serbia in materia di autotrasporto internazionale di merci su strada. L’incontro in Commissione mista è stato preceduto da una riunione della delegazione italiana con l’Ambasciatore italiano a Belgrado, per assumere maggiori informazioni e dati dell’interscambio commerciale che fa registrare una numerosa presenza di imprese italiane in Serbia. L’Italia è infatti il 2° partner commerciale della Serbia. Nel corso dei lavori delle delegazioni, sono stati scambiati dati statistici sull’interscambio che risulta in costante crescita e che vede il trasporto stradale come la modalità predominante. Sull’utilizzo dei contingenti per la prima volta dopo anni si registra nel 2018 una crescita del 25% del trasporto italiano (rispetto al 2017) sulla relazione bilaterale, anche se il rapporto tra vettori serbi ed italiani è di circa 10 a 1.
Il vettore serbo nello stesso periodo è cresciuto del 10%, mentre i vettori di Paesi terzi effettuano circa il 25% del traffico bilaterale e sono in leggero calo rispetto al passato. La delegazione serba ha rinnovato la richiesta di liberalizzazione dei trasporti bilaterali in destinazione ed in transito per i veicoli della classe più ecologica oppure lo scambio di permessi universali annuali, che consentono un numero indefinito di trasporti, in vista della prossima adesione all’Unione europea. L’adeguamento della Serbia alla normativa dell’unione procede speditamente ed in particolare è stata già recepita quella sull’accesso alla professione di autotrasportatore.
La parte italiana ha preso atto degli sforzi della Serbia nel percorso di adesione all’UE, ma, anche se l’Accordo bilaterale entrato in vigore recentemente contempla tra le possibilità la liberalizzazione dei transiti, ha ribadito di voler mantenere sotto regime autorizzativo il transito dei vettori serbi in territorio italiano.
Su questa decisione hanno pesato i problemi sulla qualità dell’aria nella pianura padana ed i relativi provvedimenti restrittivi della circolazione che scattano per i veicoli più obsoleti al superamento della soglia-pericolo, nonché l’esigenza di non congestionare ulteriormente le infrastrutture del nord-Italia.
L’incremento della presenza italiana in Serbia, è stato soddisfacente, a dimostrazione che risulta vincente la politica del trasporto volta ad assicurare all’Italia un ruolo di svolgimento effettivo e non di pura facciata dell’attività di trasporto con la Serbia. La parte italiana ha comunicato inoltre la necessità di aggiornare la tipologia autorizzativa prevedendo classi Euro meno impattanti sull’ambiente, puntando ad una riduzione delle classi più inquinanti e all’introduzione della classe Euro6. Anche con altri Paesi non-UE, d’altra parte, l’Italia negli ultimi anni sta portando avanti la stessa politica dei trasporti. Si è pervenuti alla seguente ripartizione del contingente per il 2020 con autorizzazioni uguali sia per Italia che per Serbia:
- 100 autorizzazioni di destinazione (senza specifica classe Euro);
- 600 autorizzazioni destinazione per veicoli minimo EuroIII;
- 10.000 autorizzazioni destinazione per veicoli minimo EuroV;
- 1.000 autorizzazioni destinazione per veicoli minimo EuroVI;
- 2.500 autorizzazioni per trattore almeno EuroV che traina semirimorchio dell’altro Paese, con possibilità di sostituzione dello stesso nel viaggio di ritorno (aggancio misto)
- 4.000 autorizzazioni di transito per veicoli minimo EuroV
- 2.000 autorizzazioni di transito per veicoli minimo EuroVI
Sono stati concessi, oltre al contingente, 2.000 permessi EuroV per la trazione dei semirimorchi quota extra che comunque dovrà esser ridiscussa il prossimo anno. Tale tipologia prevede il riconoscimento di 1 permesso premio ogni 4 trazioni effettuate, al fine di sollecitare forme di collaborazione tra le imprese dei due Paesi.
Tra le altre questioni affrontate nell’incontro, la scarsa disponibilità di CEMT valide in Italia, che la Serbia ha lamentato, ritenendo di essere fortemente penalizzata, rispetto ad altri Paesi facenti parte dell’ITF.
La delegazione italiana, dal canto suo, ha reso noto che il numero delle autorizzazioni che il Segretariato CEMT/ITF attribuisce ai singoli Paesi non dipende dall’Italia e che in generale vi è una scarsa trasparenza nell’applicazione dei criteri di base utilizzati in sede OCSE. Pur condividendo il punto di vista serbo, ha espresso perplessità circa l’opportunità in questo momento di porre un tema così delicato per gli equilibri all’interno dell’ITF, che attraversa una fase molto complessa anche in conseguenza di Brexit. Il tema della revisione delle quote per singolo Paese potrebbe essere causa per l’Italia di una uscita dalla CEMT/IT, infatti è probabile che nessuno Stato vorrà diminuire la propria quota di permessi e che l’Italia e gli altri Paesi che applicano “riserve” come Austria, Grecia, Ungheria, Russia, non intendano aumentare il contingente generale che ammonta oggi a 6.028 autorizzazioni di base (2.260 quelle valide per l’Italia) né le autorizzazioni valide per i propri Paesi.
Sul tavolo anche il caso del transito di un veicolo serbo sanzionato in territorio italiano: è stato ribadito che in base al punto 3.4 della Guida CEMT, è possibile utilizzare un CEMT non valido in Italia in abbinamento ad 1 permesso di transito Italia-Serbia. La parte italiana ha assicurato che il Ministero dell’interno verrà informato su tale aspetto, per evitare analoghe illegittime contestazioni.
Sul “diritto fisso” per veicolo, la Serbia ne ha dichiarato l’abolizione per i vettori italiani già da qualche anno, mentre in Italia esso viene ancora preteso (circa 30euro per un veicolo pesante a carico, in entrata ed in uscita) anche se in misura scontata del 90%. Sull’agganciamento misto trattore serbo-semirimorchio italiano, si è concordato che il diritto fisso venga ugualmente preteso. La parte serba ha quindi contestato la mancanza di reciprocità che determina disparità di trattamento ed ha rinnovato la richiesta di abolizione da parte italiana. Richieste anche informazioni alla parte italiana sul transito di complesso veicolare serbo diretto nella Repubblica di San Marino e sulla regolamentazione dei trasporti con tale Paese. La delegazione italiana ha chiarito che la Repubblica di San Marino è un Paese terzo e come tale in base all’Accordo ASA tra UE e Serbia – il transito comunitario dei vettori serbi è liberalizzato. La Serbia dovrà quindi perfezionare un Accordo con tale Paese, analogamente all’ Italia che ha un accordo sul trasporto con essa.
IL CONTRATTO A TERMINE ASSISTITO
Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 8120 del 17 settembre 2019
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con questa nota, ha fornito chiarimenti sui contratti a termine assistititi, quei contratti che le parti – azienda e lavoratore – possono sottoscrivere presso l’Ispettorato del Lavoro. Si tratta di una tipologia contrattuale che le parti possono stipulare una volta raggiunto il massimale di durata previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato: tale massimale può essere di natura legale che – dopo la modifica apportata dal c.d. decreto Dignità (Decreto Legge 87/2018) – è pari a 24 mesi, ovvero può essere di diversa durata nel caso sia così previsto dalla contrattazione collettiva. Una volta raggiunto detto massimale, il legislatore prevede la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato cd. assistito fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi. In tal caso la sottoscrizione deve però essere effettuata davanti ad un funzionario dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Nella nota, l’INL fornisce chiarimenti sul tipo di controllo che il funzionario competente, deve effettuare: in particolare viene messo in evidenza che non è ammissibile il ricorso alla procedura cosiddetta assistita laddove la causale manchi del tutto. Allo stesso modo l’istituto specifica che non è possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato nel caso siano stati violati i termini dilatori previsti dalla disciplina dei contratti a termine. Si tratta del rispetto del cd. “stop and go” secondo cui il lavoratore che ha appena concluso un rapporto a tempo determinato non può essere riassunto, con la medesima tipologia contrattuale, prima che sia trascorso un periodo pari almeno a 10 giorni, se il precedente contratto era al massimo di 6 mesi di durata, o di 20 giorni se il precedente contratto era superiore ai 6 mesi.
SPESSORI MINIMI DELLE CISTERNE PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
MIT, Direzione Generale per la Motorizzazione, circolare n. 193571 del 19 settembre 2019
La Direzione Generale per la Motorizzazione, con questa circolare, ha specificato che con l’edizione 2013 dell’ADR, è stato previsto l’utilizzo di acciaio duplex tra i materiali di costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada, per il quale è stato anche indicato lo spessore minimo di riferimento. I registrati inadempimenti hanno comportato che alcune cisterne abbiano uno spessore inferiore a quello minimo ammesso. Il MIT invita quindi i propri uffici provinciali a verificare lo spessore delle cisterne in acciaio austeno-ferritico (duplex) sulla base dell’ADR 2013, procedendo al declassamento della cisterna che potrà essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.
NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO DEL PEDAGGIO IN REPUBBLICA CECA
Dal 1° dicembre 2019 in Repubblica ceca entra in vigore un nuovo sistema di pagamento del pedaggio per i veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 ton. Il pagamento avverrà infatti unicamente tramite dispositivo elettronico di proprietà dello Stato che sostituirà l’attuale OBU (Premid-Box) fornita e gestita da una società concessionaria.
L’acquisto della nuova OBU da installare sui veicoli è subordinata ad un deposito cauzionale e alla registrazione online sul sito www.mytocz.eu ( già possibile dal 22 settembre scorso in modalità di pre-pay e di post-pay, unitamente alla garanzia bancaria. Il pedaggio è modulato in base alla classe dei veicoli (EURO II; EURO III e IV; EURO V; EURO VI, EEV e superiori) ed al numero di assi (2,3,4 o più assi). Le strade il cui utilizzo è soggetto al pagamento del pedaggio, sono quelle definite dal decreto n. 470/2012 e reperibili sul sito sopra indicato, mentre l’entità del pedaggio – che non è soggetto ad IVA – è stabilito dal decreto del governo ceco n. 240/2014. Fino al 1° dicembre 2019, i veicoli pesanti possono continuare ad utilizzare l’attuale OBU ma è opportuno che le aziende di autotrasporto si adoperino già per installare la nuova unità sul veicolo. Per registrare un veicolo nel sistema di pedaggio elettronico, l’utente è tenuto, in conformità alla legge e al decreto, a fornire all’operatore del sistema i dati necessari e presentare il certificato tecnico del veicolo o il certificato di immatricolazione del veicolo. L’operatore del sistema conserva i dati registrati in formato elettronico per 5 anni dopo la cancellazione dell’account del pedaggio su un dispositivo elettronico. Se l’operatore del sistema rileva difformità tra i dati registrati, essenziali per impostare la tariffa del pedaggio, e i dati specificati nel certificato tecnico del veicolo o nel certificato di immatricolazione del veicolo o nel CEMT, ha il diritto di modificare questi dati, nelle 48 ore successive l’invio di un’email di notifica della non conformità rilevata all’utente del veicolo. Quest’ultimo è tenuto a informare l’operatore del sistema di eventuali modifiche ai dati registrati entro cinque giorni dal giorno in cui è avvenuta la modifica ed è soggetto a sanzioni di legge se utilizza strade a pedaggio con dati errati nell’apparecchiatura elettronica.
CQC E PROCEDURE D’ESAME
Direzione generale Motorizzazione – Circolare n.28767 del 19 settembre 2019
Con questa circolare, la Direzione generale Motorizzazione ha dato chiarimenti sulle modifiche apportate dal Decreto MIT 5 luglio 2019 in materia di esami per il conseguimento della CQC. Dal 20 novembre 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli esami, tutte le prove si devono svolgere secondo le nuove modalità, anche per i candidati che hanno presentato domanda anteriormente al richiamato Decreto MIT. In caso di assenza o di esito negativo dell’esame, il candidato deve presentare una nuova domanda.
La prova d’esame deve essere svolta entro 1 anno dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale; nel caso di prenotazione della prova entro l’anno, essa può essere sostenuta anche se la data dell’esame sia oltre l’anno. I candidati che hanno sostenuto la prova d’esame per la parte comune antecedentemente al 20 novembre 2019, per ottenere la CQC sono tenuti a sostenere l’esame relativo alla parte specialistica secondo le nuove modalità (30 domande); ma in caso di mancato superamento dell’esame, potranno ripetere la parte specialistica entro 1 anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.
COMPATIBILITÀ TRA CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO
INPS – Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019
Con questo messaggio, l’INPS ha fornito precisazioni sui criteri di compatibilità della titolarità di cariche sociali nell’ambito di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato per la stessa società. L’INPS recepisce l’orientamento giurisprudenziale più recente sulla cumulabilità tra cariche societarie e lavoro dipendente, con riferimento alle figure del socio e dell’amministratore unico, del presidente del Cda e dell’amministratore delegato. La carica di membro o di presidente del consiglio di amministrazione di una società, in quanto sottoposta alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale, non è incompatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente presso la stessa società. Nell’ipotesi invece dell’amministratore unico della società, che ha potere di esprimere da solo la volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando e di disciplina, vige un principio di incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di società e la carica di amministratore unico della stessa. Nel caso dell’amministratore delegato, la delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo rileva ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente. Non è poi configurabile un rapporto di lavoro subordinato, con riferimento all’unico socio, in quanto la concentrazione delle azioni nelle mani di una sola persona, esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. L’instaurazione tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, deve comunque accertarsi in concreto attraverso l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e al fatto che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione come periodicità, predeterminazione della retribuzione ecc. La valutazione della compatibilità dello stato di amministratore di società di capitali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone dunque l’accertamento nel caso concreto della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che il potere deliberativo sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica cioè al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;
- che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società.
In sostanza deve trattarsi di attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
DEROGA PREFETTIZIE AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE PER I VIAGGI A VUOTO
Direzione Centrale della Polizia Stradale -Nota del 9 ottobre 2019
Con questa recente nota, la Direzione Centrale della Polizia Stradale ha precisato che la deroga prefettizia al divieto di circolazione stabilito per gli autoveicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate è valida anche per gli eventuali “viaggi a vuoto” effettuati per raggiungere la destinazione di carico della merce. Diramata a tutti i Compartimenti di Polizia Stradale, la nota ha avuto parere favorevole dal competente ufficio del Ministero dei Trasporti, che ha giustificato la propria interpretazione in analogia a quanto accade per le deroghe permanenti ai divieti di circolazione che riguardano anche i viaggi con i veicoli scarichi. Il Ministero dei Trasporti ha però specificato che l’eventuale viaggio a vuoto deve essere espressamente indicato nella richiesta di autorizzazione alla circolazione rivolta alla Prefettura, cosicché questa possa valutare la “coerenza oggettiva con la distanza ed il percorso del viaggio per cui si richiede la deroga del trasporto nel giorno del divieto”.
ROMA: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI TUTTI I VEICOLI FINO A EURO3
Dal 1° novembre, a Roma, l’area della Ztl – Anello Ferroviario della Capitale scatta per tutti i veicoli fino gli Euro3, il divieto di circolazione 24 ore su 24, nei giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali.
Dal 1° novembre 2019 al 31 marzo 2020, il trasporto di merci gode di un periodo transitorio durante il quale il divieto per veicoli diesel Euro3 sarà in vigore dal lunedì al venerdì,
nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30.
Sul sistema delle deroghe, in particolare sui veicoli a trazione alternativa duel-fuel, ancora si discute e non sono previsti ancora incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese.
BANDO “RINNOVA VEICOLI” DELLA REGIONE LOMBARDIA
Il nuovo bando della Regione Lombardia denominato “Rinnova veicoli 2019 – 2020” prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per favorire la sostituzione dei mezzi più inquinanti, con altri a basse emissioni.
La novità principale di quest’ultima versione, è costituita dall’apertura del bando anche alle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi con sede operativa nella Regione Lombardia, precedentemente rimaste escluse.
Nella sezione servizi e informazioni/imprese/imprese commerciali del sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP, è disponibile la nuova versione del bando.
Quanto al contributo a fondo perduto destinato a incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti, vediamone in dettaglio gli aspetti principali.
Dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria, gestita da Unioncamere Lombardia, ammonta per l’anno 2020 a € 2.000.000,00, mentre per il 2019 è costituita dalle economie eventualmente ottenute con la chiusura anticipata del precedente bando “Rinnova Veicoli”.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso. Beneficiari del contributo sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2015) aventi sede operativa in Lombardia.
Si deve comunque trattare di imprese che radiano per demolizione un veicolo con alimentazione a benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro 5/V incluso o che radiano per esportazione all’estero un autoveicolo diesel Euro 3/III, euro 4/IV o euro 5/V; e che acquistano, anche per il trasporto di merci in conto proprio o in conto terzi e anche nella forma del leasing finanziario, un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3 in grado di garantire zero o bassissime emissioni di inquinanti (di cui all’art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”).
L’acquisto deve avvenire solamente presso concessionario/venditore che, sul nuovo veicolo, è tenuto ad applicare uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base ( listino di riferimento è quello alla data del 1° Agosto 2019) al netto di eventuali allestimenti opzionali. La data di acquisto del nuovo veicolo, risultante dalla fattura, e la data di immatricolazione, devono essere posteriori a quella di richiesta del contributo.
Sede operativa. Il requisito della sede operativa, richiesto dal bando, va posseduto al momento della liquidazione del contributo.
Limiti alla circolazione in Lombardia e in Area B e C Milano. Dal 1° ottobre sono in vigore ulteriori limitazioni alla circolazione in Regione Lombardia e in Area B e C a Milano. Il divieto regionale relativo alla circolazione dei veicoli diesel Euro3 senza FAP oppure di quelli fino a classe Euro3 con FAP è stato esteso a tutto l’anno 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.
Divieti: è pertanto vietata la circolazione dei seguenti veicoli:
- i veicoli merci diesel euro 3, 4 con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione >0,0045 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta di circolazione;
- i veicoli merci diesel euro 3 e 4 con FAP di serie e con campo V.5 carta di circolazione > 0,01 g/kW oppure senza valore nel campo V.5 carta di circolazione;
- i veicoli merci diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 con FAP after-market installato dopo il 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;
MOVE-IN. I proprietari dei veicoli soggetti a limitazioni alla circolazione stabilite da provvedimenti della regione Lombardia, hanno facoltà di aderire al nuovo servizio MOVE-IN , attivo già dal mese di ottobre. Il servizio consente di passare dal regime di limitazioni permanenti ad un regime di limitazioni delle percorrenze parametrato alla classe emissiva del veicolo (per informazioni basta accedere a : www.movein.regione.lombardia.it/movein/#/index).
L’utente può così circolare avvalendosi di un numero di km prefissato in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo, cioè beneficiare di una deroga chilometrica valida fino al termine dell’anno di adesione o fino all’esaurimento dei km assegnati. L’adesione a MOVE-IN, avviene tramite l’installazione sul proprio veicolo di una scatola nera (black-box), che consente di rilevare i km percorsi dal veicolo.
Ammontare del contributo. Per i veicoli elettrici e quelli di classe Euro VI, gli importi del contributo sono riportati nelle tabelle seguenti:
Per i veicoli elettrici (contributi in Euro) | ||
veicoli trasporto cose e persone | Elettrico puro | |
N1 | 8.000 | |
N2(3.5-7t) | 9.000 | |
N2(7-12t) | 10.000 | |
N3 | 20.000 | |
M1 | 8.000 | |
M2 | 10.000 | |
M3 | 20.000 | |
Per i veicoli di classe Euro VI | ||
veicoli trasporto cose e persone EVI | Ibrido, metano, GPL | Altre motorizzazioni |
N1 | 5.000 | 3.000 |
N2(3.5-7t) | 7.000 | 4.000 |
N2(7-12t) | 8.000 | 5.000 |
N3 | 16.000 | 8.000 |
M1 | 5.000 | 3.000 |
M2 | 8.000 | 5.000 |
M3 | 16.000 | 8.000 |
Le imprese di autotrasporto di merci c/terzi possono ricevere la misura soltanto in base al Regolamento generale di esenzione (n. 651/2014), mentre le altre imprese possono ricorrere anche per il “de minimis”. L’ammontare effettivo, quindi, potrà essere rideterminato in modo tale che non superi il 40% dei costi ammissibili.
Richiesta e termini di presentazione. Le domande devono essere presentate in via telematica (tramite il sito webtelemaco.infocamere.it.) con termine fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020. È prevista la formazione di una graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per cui il bando potrà essere chiuso in anticipo in caso di esaurimento dei fondi prenotati. Le domande in lista di attesa, comunque protocollate, consentiranno di accedere alla fase istruttoria soltanto in presenza di ulteriori risorse disponibili.
Concessione del contributo. Il contributo è concesso con procedura valutativa “a sportello” con prenotazione delle risorse, in finestre temporali di 30 giorni –mensili secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e con graduatorie da adottare nei successivi 90 giorni dalla chiusura di ciascuna finestra temporale. L’istruttoria formale e tecnica è svolta da Unioncamere Lombardia, anche tramite le Camere di Commercio, all’interno di ciascuna finestra mensile, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda assegnato dalla procedura on line. Ai fini dell’erogazione del contributo, l’impresa deve presentare rendicontazione on line non oltre le ore 12.00 del 30.12.2020.0
COSTI DI GESTIONE
CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. | ||||
km/Anno | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
Costi di Gestione (€/km) | Ammortamento | 0,6500 | 0,4330 | 0,3250 | 0,2600 |
Gasolio(+IVA) | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | |
Lubrificanti AdBlue | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | |
Pneumatici | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | |
Manutenzione | 0,0480 | 0,0320 | 0,0240 | 0,0190 | |
Collaudi / tassa di possesso | 0,0210 | 0,0140 | 0,0110 | 0,0080 | |
Assicurazioni | 0,2988 | 0,1992 | 0,1494 | 0,1195 | |
Autostrade | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | |
Totale | 1,6578 | 1,3132 | 1,1494 | 1,0465 | |
Costi personale (€/km) | Autista | 1,0010 | 0,6670 | 0,5050 | 0,4004 |
Strarordinari Trasferte | 0,2050 | 0,1370 | 0,1030 | 0,0820 | |
Totale | 2,8638 | 2,1222 | 1,7574 | 1,5289 | |
SPACE |
CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. | ||||
km/Anno | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
Costi di Gestione (€/km) | Ammortamento | 0,8000 | 0,5330 | 0,4000 | 0,3200 |
Gasolio(+IVA) | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | |
Lubrificanti AdBlue | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | |
Pneumatici | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | |
Manutenzione | 0,0720 | 0,0480 | 0,0360 | 0,0290 | |
Collaudi / tassa di possesso | 0,0590 | 0,0390 | 0,0290 | 0,0240 | |
Assicurazioni | 0,3740 | 0,2493 | 0,1870 | 0,1496 | |
Autostrade | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | |
Totale | 1,9280 | 1,4923 | 1,2750 | 1,1456 | |
Costi personale (€/km) | Autista | 1,1510 | 0,7670 | 0,5760 | 0,4600 |
Strarordinari Trasferte | 0,2050 | 0,1370 | 0,1030 | 0,0820 | |
Totale | 3,2840 | 2,3963 | 1,9540 | 1,6876 | |
fonte: Ufficio Studi Federtrasporti |
SETTEMBRE 2019
Il periodo preso a riferimento ha registrato un incremento del costo del gasolio, rilevato sia in termini assoluti che di media ponderata, pur in una dinamica moderata e con segnali contrastanti riguardanti i trend futuri. L’assenza di altre variazioni nelle rimanenti voci di costo ha prodotto un settembre che si presenta tutto sommato stabile alla ripresa delle attività dopo il periodo estivo.