SOMMARIO
• Quota 2020 di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori
• In Austria nuovi pedaggi autostradali 2020
• Conversione CQC rilasciata da Stato non UE
• ANAS modifica preavviso transito trasporti eccezionali
• La tolleranza del 5% può essere reiterata?
• Responsabili tecnici dispensati dalle verifiche
• Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali
QUOTA 2020 DI ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
Comitato Centrale dell’Albo. Delibera n. 6 del 16 ottobre 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019
Con questa delibera, il Comitato Centrale ha determinato la quota di iscrizione all’Albo per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi per l’anno 2020, peraltro ferma sugli importi dello scorso anno, pagabile fino al 31 dicembre 2019. Vediamo i principali punti.
Quote. Gli importi da versare, pertanto, si compongono di:
- una quota fissa di iscrizione per tutte le imprese iscritte all’Albo alla data del 31 dicembre 2019;
- una quota aggiuntiva alla precedente, di entità variabile in relazione alla dimensione del parco veicolare dell’impresa;
- un’ulteriore quota aggiuntiva alle precedenti, dovuta dall’impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 kg di cui risulti titolare.
Pagamento e ricevuta. Il pagamento degli importi dovuti potrà avvenire secondo due modalità, on line o a mezzo posta, in particolare:
- on-line tramite l’applicativo informatico “Pagamento quote” disponibile sul Portale dell’Albo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/ mediante carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata Poste Pay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta on line;
- con bollettino postale cartaceo precompilato, da stampare dal Portale internet dell’Albo e da pagare presso un qualsiasi ufficio postale.
La ricevuta di versamento, che comprova l’avvenuto pagamento della quota 2020, deve essere conservata dalle imprese ai fini di eventuali controlli da parte del Comitato centrale dell’Albo e/o delle competenti strutture provinciali.
Sanzioni. In caso di mancato pagamento della quota entro il 31 dicembre 2019, l’impresa sarà sospesa dall’Albo con la procedura di cui all’articolo 19 della legge 298/74.
IN AUSTRIA NUOVI PEDAGGI AUTOSTRADALI 2020
Regolamento n. 245 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale austriaca del 20 agosto 2019
Con questo regolamento sono stati comunicati i pedaggi in vigore dal 1° gennaio 2020 sulle autostrade e superstrade in Austria, per gli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
La tariffa base per l’infrastruttura evidenzia un aumento del 2,1% in base al tasso d’inflazione rilevato, la componente per i costi esterni, cioè inquinamento acustico ed atmosferico, risulta invece totalmente applicata – nel 2019 era pari al 40%- anche agli EuroVI.
I veicoli ad alimentazione elettrica o idrogeno beneficiano di una consistente riduzione nel 2020 dell’importo del pedaggio.
Per i viaggi notturni – dalle ore 22 alle ore 5 – è prevista una tariffa differenziata, più alta di quella diurna, valida sull’intera rete austriaca, analoga alla previgente.
Sui tratti alpini-tunnel delle autostrade A/9 Phyrnautobahn, A/10 Tauernautobahn, A/11 Karawankenautobahn, S/16 Arlberg Straßentunnel, A/13 Brennerautobahn, permangono i pedaggi con maggiorazione d’importo.
Sulla A/12 Inntalautobahn la tariffa-base per l’infrastruttura – nella tratta Innsbruck/Amras-Kufstein – è già comprensiva di un supplemento del 25% legato ai costi di realizzazione della nuova linea ferroviaria.
Nel 2020 dunque, un autocarro/autoarticolato EuroV a 4 o più assi, pagherà un pedaggio diurno di 0,42694 euro, rispetto a 0,41875 nel 2019, (+1,96%); un EuroVI, 0,40981 euro a fronte di 0,39011 del 2019 (+5,05%).
Inoltre sulla stessa autostrada A/12 Inntalautobahn – nella tratta Kufstein-Zirl – dal 31 ottobre scorso è ammessa la circolazione solamente agli autocarri di classe EuroV e superiori, fatte salve le deroghe per il traffico locale.
CONVERSIONE CQC RILASCIATA DA STATO NON UE
Motorizzazione -Direzione generale nota prot.32.347 del 21 ottobre 2019
La Direzione generale della Motorizzazione con questa nota diretta all’UMC di Milano ha fornito chiarimenti sull’impossibilità della conversione di una CQC di Paese non-UE, in mancanza di accordi di reciprocità.
Nel caso all’esame si trattava di CQC ucraina, respinta in mancanza di intese con tale Stato.
È invece ammessa la conversione di CQC con Paesi UE, con Paesi SEE e con la Svizzera. In questo ultimo caso, grazie all’Accordo UE-Svizzera sul trasporto stradale di merci che riconosce l’equivalenza delle disposizioni legali in materia.
ANAS MODIFICA PREAVVISO TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI
ANAS. Nota del 17 ottobre 2019
Con questa nota, ANAS ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni sulle condizioni generali di validità delle autorizzazioni per trasporti eccezionali, in particolare sulle comunicazioni relative ai preavvisi di transito ed alle annotazioni di inizio/fine viaggio per i trasporti eccezionali autorizzati da ANAS come stabiliti in nota del 1° luglio scorso. Vediamole in dettaglio, tenendo distinte le autorizzazioni singole e multiple da quelle periodiche.
Autorizzazioni singole e multiple
Comunicazione del preavviso di transito: il titolare dell’autorizzazione, almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio, deve provvedere obbligatoriamente all’invio del preavviso di transito tramite il portale ANAS TEWEB. La ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione; inoltre per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio dell’autorizzazione, il preavviso deve essere effettuato con congruo anticipo.
Annotazione del viaggio: il conducente o il capo scorta sono tenuti ad annotare data e ora di inizio e fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP, tramite dispositivi IOS e Android. Una volta avviato il viaggio, il dispositivo deve rimanere attivo a bordo del veicolo che effettua il trasporto eccezionale o di uno dei veicoli di scorta.
In caso di comprovata difficoltà tecnica relativa all’annotazione del viaggio con TEWEB APP, l’utente può contattare il numero verde ANAS (800.841.148). L’operatore ANAS procederà all’annotazione del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. In mancanza di annotazione effettuata secondo le modalità indicate, il trasporto eccezionale deve ritenersi “non autorizzato”.
Autorizzazioni periodiche con massa sopra i limiti dell’art.62 Cds
Comunicazione del preavviso di transito: anche nel caso di autorizzazioni periodiche con veicoli di massa superiore ai limiti di cui all’art 62 Cds, il titolare dell’autorizzazione prima dell’inizio di ciascun viaggio deve obbligatoriamente comunicare il preavviso di transito tramite il portale TEWEB e pure in queste ipotesi la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione.
Esoneri. La prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
- mezzi d’opera con masse inferiori a 60 ton (ex art.10, comma 8 Cds), per trasporti relativi all’attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;
- veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
- trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.10, comma 2 lett.b);
- trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.13, comma 2, parte B, lett. b) – Regolamento d’esecuzione DPR 495/92).
Comunicazione annotazione di data e ora inizio e fine viaggio: il conducente o il capo scorta sono tenuti a comunicare data e ora inizio/fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP. Dopo l’avvio del viaggio, il dispositivo mobile deve restare attivo a bordo del veicolo del T.E o del veicolo di scorta.
In caso di comprovata difficoltà tecnica per l’annotazione del viaggio, è contattabile il numero verde ANAS (800.841.148). L’operatore ANAS potrà provvedere a registrare l’inizio o la fine del viaggio, previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta di preavviso di transito.
La modifica delle Condizioni Generali è valida anche per tutte le autorizzazioni già rilasciate, per la parte residua di validità.
Eliminata invece la dichiarazione mensile dei viaggi effettuati nel mese precedente, prevista per i titolari di autorizzazioni appartenenti alle categorie esentate dall’obbligo di preavviso e di comunicazione contestuale dei singoli viaggi (istituita con nota Anas del 1° luglio 2019).
In sintesi, le novità introdotte e i conseguenti effetti possono così riepilogarsi:
- il mancato preavviso non corrisponde alla mancanza di autorizzazione, pertanto ne consegue l’inapplicabilità della sanzione amministrativa da 156 a 627 euro, per la quale infatti nella recente nota ANAS viene meno il relativo richiamo;
- sono stati aboliti per finalità di semplificazione, gli adempimenti a carico dei titolari di autorizzazioni periodiche che erano stati precedentemente esentati dalle comunicazioni in modalità digitale, ma che dovevano trasmettere entro il 10 di ogni mese per PEC, per ogni singola autorizzazione, un report con il numero di viaggi eseguiti nel mese precedente, indicando anche i percorsi effettuati.
LA TOLLERANZA DEL 5% PUÒ ESSERE REITERATA?
Ministero Interno e Servizio di Polizia stradale. Nota del 14 ottobre 2019
Con questa nota, il Servizio di Polizia stradale – in risposta a un quesito pervenuto agli uffici ministeriali – ha dato una nuova interpretazione dell’art.167 del Cds, in relazione alla tolleranza del 5% riconosciuta nel trasporto delle merci su strada.
Il quesito riguardava il trasporto di rifiuti urbani effettuati con un autocompattatore, per il quale, non essendo lo stesso dotato di strumento per la rilevazione del peso, risultava difficile stimare il peso effettivamente caricato sul mezzo.
Il quesito pertanto poneva la questione «se la circolazione con massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, ma entro il limite del 5%, possa costituire una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo, non potendo tuttavia porre in essere una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sanzionabile».
Il Servizio di Polizia stradale con questa nota ha risposto che di norma i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella riportata sulla carta di circolazione; tuttavia, il legislatore ha previsto che nella fase tecnica della pesatura dei veicoli da parte degli organi di controllo, possa esservi un errore strumentale ovvero una variabilità del peso delle merci trasportate, imputabile essenzialmente a fattori climatici.
Di conseguenza, il veicolo che circola con una massa complessiva a pieno carico non superiore di oltre il 5% a quella riportata nella carta di circolazione – sebbene non in regola – non può essere sanzionato perché rientrante all’interno della tolleranza prevista.
RESPONSABILI TECNICI DISPENSATI DALLE VERIFICHE
Albo nazionale gestori ambientali. Circolare n.10 del 16 ottobre 2019
Con questa circolare l’Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti in materia di responsabili tecnici (R.T.) dispensati dalle verifiche e che intendono svolgere la funzione di responsabile tecnico in altri settori di attività.
In particolare, muovendo dall’esonero dalle verifiche (di cui all’art.2, comma 5 della Delibera n.6 del 30 maggio 2017) del legale rappresentante che ricopra anche l’incarico di R.T. in uno specifico settore di attività, l’Albo ha precisato che tale esenzione, non è applicabile nel caso in cui il soggetto intenda esercitare il ruolo di R.T. in altri settori di attività. Di conseguenza come previsto dalla Delibera n.4 del 25 giugno 2019, il soggetto è tenuto a sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico.
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI
Legge. n. 128 del 2 novembre 2019 di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019
È stata pubblicata la Legge n. 128 del 2 novembre 2019 che converte, con modificazioni, il Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, riguardante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali e la disciplina dell’End of waste. Vediamo in dettaglio le principali novità.
La legge (art. 14-bis) si occupa della “cessazione della qualifica di rifiuto” e introduce modifiche e integrazioni, in prospettiva di economia circolare, della disciplina del cd. “End of waste”.
Tali modifiche riguardano la possibilità per le Regioni di procedere autonomamente con i procedimenti di autorizzazione agli impianti (art.184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152), caso per caso ed in procedura ordinaria (ex art. 208 TUA o AIA) in assenza di specifiche indicazioni dell’UE o nazionali (decreti “End of waste”).
Sono fatte salve e pertanto rinnovate le autorizzazioni di cui agli art. 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-Bis del Decreto Legislativo n.152/2006 in essere alla data di entrata in vigore della Legge o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo, o che risultano scadute ma per le quali è presentata istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore.
Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunicato entro 10 giorni da Regione/Province ad ISPRA, la quale provvede a redigere annualmente una relazione sulle verifiche e sui controlli effettuati nel corso dell’anno e la trasmette al Ministero dell’Ambiente.
Viene inoltre istituito presso il Ministero dell’Ambiente, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse, le cui modalità di funzionamento ed organizzazione saranno definite con un apposito DM del Ministero Ambiente.
Viene poi costituito presso il Ministero dell’Ambiente un gruppo di lavoro – che opererà per cinque anni con risorse ad hoc – per l’attività istruttoria dei decreti dell’end of waste.
Importanti novità anche per i collaboratori e i riders, vediamole:
Rapporti di collaborazione (art. 1 comma 1 lettera a). Sui rapporti di collaborazione, sono state ampliate le tutele del contratto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ‘prevalentemente’ personali, e non più ‘esclusivamente’ personali. Inoltre, viene meno l’inciso che individuava come forma di etero-organizzazione del committente la predisposizione dei tempi e del luogo di lavoro.
La modifica comporta l’applicazione della presunzione assoluta di subordinazione anche ai rapporti di collaborazione, purché le modalità di esecuzione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
Riders (art. 1 comma 1 lettera c). Sono state introdotte dalla legge nuove disposizioni specifiche per i riders definiti come “prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato”, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a due ruote o assimilabili, attraverso piattaforme anche digitali.
Forma contrattuale e informazioni(art. 47-ter): i contratti individuali di lavoro dei riders devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di mancata stipula del contratto, il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
Compenso. Il compenso dei riders è stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i quali possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In caso di mancata stipula del contratto, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, in quanto deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Inoltre, ai lavoratori deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività e in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Tali disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Divieto di discriminazione (art. 47-quinquies) ai riders si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, compreso l’accesso alla piattaforma.
Infine, viene estesa a tali lavoratori anche la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Indennità di disoccupazione. Per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS COLL, è stabilito che per accedere all’indennità di disoccupazione basta il prerequisito di solo 1 mese di contribuzione nell’anno precedente la cessazione della collaborazione, invece dei precedenti 3 mesi.
Ilva: è stato soppresso l’art. 14 disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.a. contenuto in decreto ed è stato inserito l’art. 14-bis in materia di “cessazione della qualifica di rifiuto” che, come detto, modifica e integra la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End of waste).
SENTENZE
«L’AZIONE DIRETTA NELL’AUTOTRASPORTO NON È INCOSTITUZIONALE»
Corte Costituzionale, sentenza 29 ottobre 2019, n. 226
La Corte Costituzionale ha stabilito che va considerata legittima l’azione diretta (quella prevista dall’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286) per consentire a un subvettore non pagato di risalire la filiera del trasporto e chiedere il corrispettivo direttamente al committente o più in generale a tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. La Corte Costituzionale si è così pronunciata, decidendo sui ricorsi di incostituzionalità presentati dal giudice di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro, basati non sulla natura dell’azione, ma sulla modalità con cui la disposizione era stata introdotta nell’ordinamento, vale a dire in sede di conversione di un decreto legge che aveva contenuti diversi, quelli cioè relativi alla crisi della società di navigazione Tirrenia da affrontare in maniera urgente per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. Una difformità tale da suscitare dubbi nei giudici di primo grado sulla portata dell’articolo 7-ter, da ritenersi in contrasto con l’art. 77 secondo comma della Costituzione, in cui si concede al governo, in casi straordinari di necessità e di urgenza, di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge da presentare alle Camere per la conversione. La Costituzione infatti attribuisce al governo il potere legislativo di emanare un decreto legge soltanto a due condizioni: che esistano ragioni di urgenza e necessità; che l’esecutivo rimetta poi il decreto al Parlamento affinché lo converta, con una propria legge, entro sessanta giorni.
La Corte, come detto, ha ritenuto la questione non fondata, spiegando che se è vero che la legge di conversione è «funzionalizzata e specializzata» e quindi «non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell’atto con forza di legge», è anche vero che il contenuto difforme aggiunto in sede di conversione finisce per violare le norme costituzionali soltanto quando tali disposizioni «siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione». E proprio su questa base ha ritenuto che nel caso in questione non ci fossero «elementi sufficienti per sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata, e nemmeno per ritenere che in essa manchi qualsiasi nesso di interrelazione con il contenuto dell’originario decreto-legge». Visto che la materia è la stessa (il trasporto) e visto che prevede «un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la “comune natura” di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi», l’azione diretta è legittima e valida.
COSTI DI GESTIONE
CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro. | ||||
km/Anno | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
Costi di Gestione (€/km) | Ammortamento | 0,6500 | 0,4330 | 0,3250 | 0,2600 |
Gasolio(+IVA) | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | 0,4020 | |
Lubrificanti AdBlue | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | |
Pneumatici | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | |
Manutenzione | 0,0480 | 0,0320 | 0,0240 | 0,0190 | |
Collaudi / tassa di possesso | 0,0210 | 0,0140 | 0,0110 | 0,0080 | |
Assicurazioni | 0,2988 | 0,1992 | 0,1494 | 0,1195 | |
Autostrade | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | |
Totale | 1,6578 | 1,3182 | 1,1494 | 1,0465 | |
Costi personale (€/km) | Autista | 1,0200 | 0,6800 | 0,5100 | 0,4080 |
Strarordinari Trasferte | 0,2050 | 0,1370 | 0,1030 | 0,0820 | |
Totale | 2,8828 | 2,1352 | 1,7624 | 1,5365 | |
SPACE |
CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro. | ||||
km/Anno | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | |
Costi di Gestione (€/km) | Ammortamento | 0,8000 | 0,5330 | 0,4000 | 0,3200 |
Gasolio(+IVA) | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | 0,3760 | |
Lubrificanti AdBlue | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | |
Pneumatici | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | 0,0880 | |
Manutenzione | 0,0720 | 0,0480 | 0,0360 | 0,0290 | |
Collaudi / tassa di possesso | 0,0590 | 0,0390 | 0,0290 | 0,0240 | |
Assicurazioni | 0,3740 | 0,2493 | 0,1870 | 0,1496 | |
Autostrade | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | |
Totale | 1,9280 | 1,4923 | 1,2750 | 1,1456 | |
Costi personale (€/km) | Autista | 1,1730 | 0,7820 | 0,5870 | 0,4690 |
Strarordinari Trasferte | 0,2050 | 0,1370 | 0,1030 | 0,0820 | |
Totale | 3,3060 | 2,4113 | 1,9650 | 1,6966 | |
fonte: Ufficio Studi Federtrasporti |
NOVEMBRE 2019
Il mese oggetto di rilevazione conferma la sostanziale stabilità del prezzo del gasolio pur registrando un incremento, nella fase terminale del periodo, che potrebbe poi proseguire anche nell’ultima parte dell’anno. In sintesi, il lieve incremento in termini assoluti non ha determinato variazioni significative nell’analisi della media ponderata. Le altre voci di costo non indicano ulteriori cambiamenti.