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L’Agenda del mese di Aprile 2020

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SOMMARIO

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente
Nuove modalità per il recupero accise
Controlli austriaci per l’emergenza coronavirus
Smart working e procedura semplificata telematica
Accordo ABI-Confindustria su sospensione finanziamenti
INAIL e oscillazione per prevenzione
Pedaggio elettronico in Bulgaria da marzo 2020
Dematerializzazione del certificato d’idoneità psicofisica per rilascio patente
Contributo AGCOM 2020

NUOVE MODALITÀ PER IL RECUPERO ACCISE

Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nota n.74668/RU del 12 marzo 2020
Con questa nota, l’Agenzia delle dogane ha introdotto nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni trimestrali di rimborso per il recupero delle accise sul gasolio da autotrazione. L’Agenzia ha così recepito le misure antifrode adottate dal Governo (con il DL 124/2019, convertito nella legge 157/2019) in cui si prevede la possibilità di recuperare, tramite rimborso o compensazione con modello F24, le accise sul gasolio di cui sia comprovato il regolare acquisto tramite fattura. Vediamo in dettaglio le principali novità.

Limite massimo di consumo e obblighi di compilazione. Con le nuove disposizioni, il limite quantitativo massimo di consumo che definisce l’importo rimborsabile è di 1 litro di gasolio per ogni km percorso.
Viene confermata anche come obbligatoria:

  • la compilazione del Quadro A, e da essa consegue l’automatica visualizzazione della Sezione Dati Contabili del frontespizio;
  • la dichiarazione nel formato reso disponibile dall’Agenzia, che si ha per non validamente resa se priva del regolare supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) cui consegue l’interruzione del procedimento di riconoscimento del credito;
  • l’inserimento nella colonna Targa, della targa dei veicoli per ciascun mezzo dotato di motore e serbatoio normale nonché di contachilometri (per esempio trattore od unità motrice)
  • nella colonna “Titoli di possesso” l’esercente riporta per singolo veicolo il titolo per cui detiene la disponibilità del mezzo vale a dire se a titolo di proprietà; di locazione con facoltà di compera (leasing); di locazione senza conducente; di usufrutto; di acquisto con patto di riservato dominio; di comodato senza conducente.

Chiliometri percorsi e litri consumati. Nella colonna “Km percorsi vanno segnalati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento, ovvero la differenza tra il valore registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre precedente.
Non serve più riportare il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla fine del trimestre, anche se gli stessi devono esser contabilizzati e forniti in caso di richiesta da parte dell’Ufficio delle dogane. Qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, si dovranno riportare i chilometri percorsi nel periodo effettivo di possesso.
Nella colonna “Litri consumati”devono invece, essere inseriti i litri effettivamente utilizzati da ciascun veicolo, da intendere quali effettivamente riforniti nel periodo.

Mezzi speciali. Nel quadro A della dichiarazione è stata inserita una nuova colonna denominata “Mezzo speciale”, riservata ai “semirimorchi e rimorchi destinati a trasporti specifici, dotati di attrezzature installate in via permanente, alimentate da motori e serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, laddove prevista, da idonea documentazione”. Questi veicoli vanno separatamente evidenziati in dichiarazione trimestrale di rimborso in quanto si distinguono dagli altri mezzi per la rilevazione dei consumi. I semirimorchi e/o rimorchi dotati delle attrezzature sopraccitate costituiscono infatti, ai fini del rimborso accise, un complesso veicolare unitariamente considerato. Ad esempio, nel caso dei furgoni isotermici, il gasolio prelevato dal serbatoio autonomo e consumato dal motore, che serve alla refrigerazione delle merci, rientra nel beneficio, perché ha come funzione proprio quella di garantire la conservazione di un determinato livello di temperatura delle merci durante il trasporto. Sono da considerarsi mezzi speciali anche gli autosilos dotati di pompe per il carico o lo scarico dei prodotti granulari, pulverulenti o liquidi.

Procedura mezzi speciali. Chi possiede un mezzo speciale deve indicare nella relativa colonna del Quadro A uno dei due valori seguenti:

  1. per ciascun veicolo con gruppo frigorifero dotato di motore ausiliario e serbatoio autonomi;
  2. per ciascun veicolo attrezzato con motore ausiliario e serbatoio autonomi ad uso di sistemi pneumatici atti al carico e/o allo scarico della merce trasportata.

Nella colonna “Km percorsi” per i mezzi speciali, anziché il dato sulla percorrenza, l’esercente deve indicare le ore di funzionamento dell’attrezzatura installata permanentemente sul mezzo nel trimestre solare di riferimento, facendo riferimento alle ore registrate dal contatore dell’impianto speciale. Questo dato è ricavabile dalla differenza tra le ore registrate dal contatore del periodo oggetto di rimborso e quelle rilevate al termine del trimestre precedente. Anche per questa tipologia di mezzi, qualora l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, si dovranno riportare le ore di funzionamento nel periodo effettivo di possesso.
Se il mezzo speciale è sprovvisto di contatore, l’esercente deve darne immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane cui è presentata la dichiarazione di rimborso delle accise al fine di procedere all’adozione di un sistema di rilevazione, anche indiretta, dei consumi fino al termine concordato dal medesimo ufficio entro il quale la ditta deve adempiere alla suddetta prescrizione.

Obblighi d’allegazione per mezzi speciali. Alla dichiarazione di recupero accise vengono poi allegati, oltre ai libretti di circolazione dei mezzi speciali, anche gli eventuali attestati (come ad esempio il certificato ATP). Inoltre, il trasportatore deve conservare nella propria contabilità un prospetto riepilogativo trimestrale, da esibire su richiesta dell’Ufficio delle dogane, con le informazioni su targa, capacità del serbatoio e lettura del contatore registrata alla fine del trimestre solare del semirimorchio/rimorchio. Infine, nel caso in cui i trailer siano oggetto di servizio di traino da parte di veicoli nella disponibilità di altro esercente, vanno indicate anche le targhe dei trattori o unità motrici da cui è stato trainato nel trimestre.

CONTROLLI AUSTRIACI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Regolamento n. 87/2020 e Regolamento n. 81/2020 pubblicati su GU austriaca del 10 marzo 2020
Con una serie di regolamenti, l’Austria ha attivato controlli sanitari per l’emergenza coronavirus e ha stabilito procedure di controllo sul traffico veicolare stradale. Con ulteriore regolamento (n. 84/2020) ha poi ripristinato i controlli ai confini con l’Italia.
Vediamo in particolare, le principali novità emerse dai regolamenti.
Certificazione medica. Esclusioni per trasporto merci. Il regolamento n. 87/2020 prevede un obbligo generale di certificazione medica anche in lingua italiana attestante la buona salute e la negatività al virus, di data non antecedente a quattro giorni. Il provvedimento sancisce una deroga all’obbligo di certificato medico per il solo transito senza soste intermedie, purché sia garantita l’uscita dall’Austria.
In ogni caso, il trasporto di merci è escluso da tale provvedimento ed ai conducenti si applicano soltanto le misure previste dal regolamento n. 81/2020, relativo al controllo della temperatura.

Sospensione collegamenti ferroviari. Con regolamento n. 86/2020 sono stati sospesi tutti i collegamenti ferroviari passeggeri con l’Italia, ma il traffico merci ferroviario non è soggetto a limitazioni.
Eccezionalmente, per tre week-end, a partire da quello del 14 marzo, l’Austria ha revocato il divieto ditransito sul corridoio del Brennero per non creare ulteriori problemi rispetto a quelli già generati dal coronavirus. In pratica, sono stati sospesi i divieti di transito del sabato mattina dalle 7 alle 15 e riammessa la circolazione sulle autostrade A12 Inntal e A13 del Brennero fino alle 22.00 di domenica. Inoltre, anche il filtraggio dei camion per rispettare il numero chiuso previsto per lunedì 16 marzo a Kufstein è stata rimosso. È probabile, ma al momento in cui andiamo in stampa non è stato ancora confermato, che queste revoche siano confermate anche ad aprile.

SMART WORKING E PROCEDURA SEMPLIFICATA TELEMATICA

DPCM dell’8 marzo 2020
Con questo decreto, il Governo ha dato ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, ai datori di lavoro di tutto il territorio nazionale è consentito adibire i dipendenti allo smart working senza il preventivo accordo col lavoratore, come di regola previsto dalla normativa in materia (artt. 18-23 L. 81/17).
Inoltre, a tal fine, è stata predisposta una modulistica telematica semplificata, compilabile accedendo al sito del Ministero del Lavoro, all’indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/.

ACCORDO ABI-CONFINDUSTRIA SU SOSPENSIONE FINANZIAMENTI

Confindustria ha sottoscritto con Associazione Bancaria Italiana e con le altre Associazioni di categoria, un Addendum all’Accordo per il Credito 2019, al fine di sostenere le imprese colpite dall’emergenza COVID-19 favorendone la liquidità.
L’Addendum, infatti, prevede che le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a breve termine e leasing) previste dall’Accordo del 2019 siano estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” (finora l’Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018).
L’Addendum si sofferma anche sull’opportunità che le banche, per andare incontro alle esigenze delle imprese, offrano condizioni migliorativerispetto a quelle previste esplicitamente dall’Accordo.
Tra esse vanno menzionate: la sospensione dell’intera rata; la facoltà di sospendere e allungare le operazioni di imprese diverse dalle PMI cui fa espressamente riferimento l’Accordo; la mancata previsione di un aumento del tasso che in base all’Accordo può essere fatto ma con indicazione di un tetto e esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi per le banche sulla realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento; la possibilità di sospendere e di allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dalla sussistenza o meno delle caratteristiche espressamente indicate nell’Accordo e di sospendere e di allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020.
Alcuni istituti bancari, per la verità, hanno già annunciato misure di favore, che includono tra l’altro la sospensione dell’intera rata.
L’Addendum evidenzia l’esigenza che le banche assicurino massima tempestività nel dar rispostaalle richieste delle imprese, accelerando le procedure di istruttoria e riducendo significativamente i termini generali previsti dall’Accordo (massimo 30 giorni).
Infine, i sottoscrittori dell’Accordo rilevano le seguenti disposizioni necessarie e urgenti:

  • introduzione da parte del governo di ulteriori incentivi pubblici in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria COVID-19, in particolare per l’accesso agevolato a linee di credito a breve termine, per la realizzazione di operazioni di allungamento di finanziamenti a lungo termine e per il contenimento delle perdite economiche subite, tramite ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e aumento, tra le altre misure, della quota garantita per le linee di credito a breve con la creazione anche di misure per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti;
  • modifica delle attuali disposizioni Ue di vigilanza sul settore bancario, anche con riguardo all’applicazione di misure di tolleranza, cosiddette moratorie, da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti.

INAIL E OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE

INAIL-Istruzione operativa del 2 marzo 2020
L’INAIL ha introdotto un beneficio denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24),in favore delle aziende operative da almeno un biennio, che eseguano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, che vanno ad aggiungersi a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).
Con questa istruzione operativa, l’istituto recepisce il DPCM del 1 marzo 2020 con cui vengono introdotte nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, disponendo la validità di tutte le domande per la riduzione del tasso per prevenzione inoltrate entro le ore 24:00 del 2 marzo 2020, anche se prive della documentazione probatoria, tenuto conto delle difficoltà gestionali e operative delle imprese derivanti dalle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria.
La documentazione richiesta ai fini della riduzione andrà inoltrata successivamente, secondo le ulteriori istruzioni che verranno fornite dall’istituto.
Resta fermo il differimento degli adempimenti in materia di premi assicurativi, previsto dai provvedimenti governativi, per i soggetti per i quali è stata disposta la sospensione dell’attività lavorativa in determinate aree territoriali. Anche per tali benefici vanno considerate validamente presentate le domande prive della prescritta documentazione probatoria, purché pervenute entro i termini previsti.

PEDAGGIO ELETTRONICO IN BULGARIA DA MARZO 2020

Consiglio dei ministri, decreto n. 24 del 20 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale bulgara n. 16 del 24 febbraio 2020
Dallo scorso 1°marzo, in Bulgaria è entrato in vigore un nuovo sistema di pedaggio elettronico calcolato sulla distanza percorsa, sulla classe euro, sul peso complessivo dei veicoli superiore a 3,5 ton, sul numero di assi e sul tipo di strada percorsa. Vediamo in dettaglio le principali novità.
Pedaggio. Nella prima fase, il pedaggio è calcolato su 3.115 km di strade – 803 km di autostrade e 2.312 km di strade di prima classe fuori dalle aree urbane– mentre a regime, la tariffa vien rapportata anche alle strade di seconda classe. Attualmente per i veicoli commerciali pesanti è prevista la gratuità su circa 17.000 km di strade di seconda e terza classe e circa 20.000 km di rete stradale repubblicana. E’ il caso dell’area di Smolyan, gratuita visto che che non ha strade soggette a pedaggio.
Pagamento. Il pagamento può essere fatto in tre modi alternativi:

  1. Dispositivo di bordo basato su GNSS: l’importo dovuto viene calcolato dall’Agenzia nazionale delle infrastrutture (RIA) ed i fornitori di servizi garantiscono il pagamento da parte dell’utente finale;
  2. Dispositivo GPS: l’importo dovuto viene calcolato dalla RIA ed i fornitori di servizi garantiscono il pagamento da parte dell’utente finale;
  3. Scheda prepagata (Pass di percorso): i proprietari di un veicolo di oltre 3,5 ton che non dispongono di unità di bordo o di dispositivi GPS possono utilizzare la rete di pedaggio, attraverso l’acquisto di un “pass di percorso” .In questo caso l’utente deve indicare i punti di partenza e destinazione e un massimo di quattro punti lungo il tragitto, oltre ai dati di base del veicolo, cioè numero di targa, paese di immatricolazione, categoria di peso, classe di emissione e numero di assi. Il pass di percorso è un servizio prepagato rilasciato dagli stessi canali di vendita delle vignette elettroniche ed è valido solo per un singolo viaggio sul percorso dichiarato, nelle 24 ore decorrenti dalla sua attivazione e può essere acquistato fino a 7 giorni in anticipo dagli utenti registrati (la registrazione viene effettuata via e-mail attraverso la piattaforma di acquisto del percorso) o fino a 2 giorni in anticipo da parte di utenti non registrati.

Tariffe. Per i veicoli di oltre 3,5 ton che utilizzano carburanti alternativi, il pedaggio è pari al 50% del valore determinato per i veicoli di categoria EURO VI. Un veicolo fino a 12 ton Euro VI paga 3 cent/km in autostrada, che raddoppia a 6 se il veicolo non è oltre l’Euro II, paga 1 cent/km se oltre i 12 ton ma se con più di 3 assi ne paga 11 che diventano 20 se non supera l’Euro II.
Sulle strade di prima classe, i pedaggi sono leggermente più alti per le prime due categorie di veicoli (fino a 12 ton e oltre i 12 ton fino a 3 assi) mentre sono di poco inferiori per i mezzi oltre 12 ton e con 4 o più assi.
Informazioni e Call Center. L’Agenzia delle infrastrutture stradali bulgare, ha reso noto che sono attualmente installati su veicoli pesanti oltre 15.000 dispositivi di bordo e circa 30.000 dispongono di localizzatori GPS, aggiungendo che circa 50.000 veicoli, oltre le 3,5 ton, sono dotati di entrambi i dispositivi.
Il National Toll Call Center è aperto tutto il giorno per l’avvio del sistema di pedaggio, vista la difficoltà per i conducenti di scegliere il percorso e la scarsa conoscenza della classificazione della rete stradale.
Per facilitare il transito attraverso il territorio bulgaro, i conducenti possono contare su 92 punti operativi (34 punti per la vendita di mappe dei percorsi e 58 terminali per il self-service). In frontiera, ci sono squadre di supporto informativo formate da addetti al pedaggio e in pochi minuti è acquistabile un biglietto per singolo viaggio con relativa mappa del percorso.
Incidenti e ostacoli al percorso. Il percorso richiesto deve essere seguito rigorosamente e, in caso di incidente o altro ostacolo, il conducente deve fare dichiarazione di un percorso di bypass, che non comporta sanzioni, ma per qualsiasi altra deviazione dal percorso preindicato dovrà acquistare una carta del percorso aggiuntiva. I team di pedaggio mobile sono pronti a indirizzare i conducenti verso la posizione più vicina da cui possono richiedere una mappa del percorso.
Sanzioni. Nel periodo di transizione fino al 27 marzo, le multe sono una misura estrema.
In caso di mancato pagamento del pedaggio sono previste delle sanzioni (fino a 1.800 BGN per il conducente, e fino a 2.500 BGN per il proprietario del mezzo) ma esse possono essere evitate pagando una tassa compensativa – che per i veicoli stranieri può essere pagata anche in BGN – che arriva a 77 euro per i veicoli fino a 12 ton, di 230 euro per quelli oltre i 12 ton con un massimo di 3 assi, di 383 euro per quelli con 4 o più assi.

DEMATERIALIZZAZIONE DEL CERTIFICATO D’IDONEITÀ PSICOFISICA PER RILASCIO PATENTE

Direzione generale Motorizzazione, circolare prot. 6942 MIT del 28 febbraio 2020
Con questa circolare, vengono dati ulteriori chiarimenti e disposizioni operative alla circolare MIT del 20 dicembre scorso, relativamente alla dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida. La nota provvede ad integrare le disposizioni della precedente circolare MIT, vediamo i principali punti in dettaglio.
Accesso alla procedura. I soggetti certificatori devono accedere al sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione attraverso il sito web www.ilportaledellautomobilista.it, richiedendo l’attribuzione di apposite credenziali di accesso con il quale potranno acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera. Gli Uffici MOT utilizzano l’applicazione informatica “Albo Medici“, già usata per la generazione dei codici di identificazione, opportunamente adeguata con nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali. I medici già accreditati per svolgere gli accertamenti propedeutici alla conferma di validità della patente, possono utilizzare il codice in loro possesso e non dovranno richiederne un nuovo.
Accertamenti per conferma di validità della patente di guida. La procedura relativa alla conferma di validità della patente di guida è quella già indicata dal MIT (circolare prot. 20423 del 23 settembre 2014), salvo l’obbligo per il soggetto certificatore, di motivare l’esito dell’accertamento “parzialmente” sfavorevole per l’utente, sulla ricevuta che gli viene consegnata.

Operazioni propedeutiche all’accertamento sanitario in caso di utente non ancora registrato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida nei casi di conseguimento o conversione di patente di guida. Se in queste operazioni, l’accertamento sanitario riguarda un utente non ancora registrato nel sistema informatico, dopo la visita medica si deve procedere alla registrazione del nuovo utente, inserendo i dati anagrafici e gli altri dati personali richiesti dal sistema. Detta fase, potrà essere svolta, oltre che dal medico accertatore, anche dagli studi di consulenza e dalle autoscuole.
Nel caso in cui all’esito della visita medica, l’utente risulti inidoneo alla categoria di patente richiesta, viene rilasciata dal sanitario accertatore, l’attestazione motivata di diniego.
Operazioni propedeutiche all’accertamento sanitario per revisione, duplicato, estensione o riclassificazione della patente di guida. Se si tratta di operazioni di questo tipo, i sanitari, gli studi di consulenza o le autoscuole sono tenuti ad inserire nell’apposita maschera i dati richiesti dal sistema informatico che verifica l’insussistenza di cause ostative al rilascio di una nuova patente di guida o, in caso di accertamento per revisione, alla conferma della patente. In assenza di cause ostative, il sanitario deve procedere, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica. Se dalla visita medica emerge l’inidoneità dell’utente rispetto alla categoria di patente richiesta, nel sistema informatico non viene inserito alcun dato e, all’utente, dal sanitario accertatore, viene rilasciata l’attestazione motivata di diniego.
Procedimento di trasmissione della relazione medica. Le nuove disposizioni prevedono che i soggetti certificatori, al termine della visita medica, se l’esito è positivo, trasmettano per via telematica la relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La relazione riporterà un codice identificativo unico ed eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, indicate con i codici unionali o nazionali. Sulla relazione, in corrispondenza di firma e timbro del sanitario, il sistema inserisce automaticamente il nominativo del sanitario che ha proceduto all’accertamento ed il codice identificativo ovvero, nel caso di accertamento svolto presso una commissione medica locale, solo il codice della struttura e il nominativo del presidente della commissione.
I soggetti certificatori rilasciano all’utente la ricevuta cartacea dell’avvenuta trasmissione della relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione – generata automaticamente dal sistema informatico e provvista del codice identificativo unico della corrispondente relazione medica. Per garantire una graduale introduzione del nuovo sistema, la ricevuta della trasmissione della relazione medica, stampata dal sanitario accertatore, dovrà essere sempre allegata alla richiesta di rilascio della patente di guida presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, fatta salva dunque, l’ipotesi ordinaria di rinnovo della patente di guida che non necessita di presentazione di istanza.
Modalità operative. L’applicazione informatica di attuazione del D.P.R. 54/2019 è disponibile dal 3 marzo scorso, ma sono possibili proroghe in relazione all’emergenza epidemiologica relative anche all’ individuare un periodo transitorio rispetto alla piena ed esclusiva operatività delle nuove procedure. Già prima dell’emergenza, infatti, erano state segnalate, con riferimento a diversi ambiti territoriali, la difficoltà delle commissioni mediche locali di contattare gli utenti che avevano già prenotato la visita, per informarli della necessità di osservare le nuove procedure, in particolare per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla nuova relazione medica:

  • dal 3 marzo al 2 maggio 2020, sia i medici monocratici che le commissioni mediche locali possono emettere certificati cartacei;
  • a decorrere dal 4 maggio 2020, i certificati medici dovranno essere rilasciati esclusivamente secondo le disposizioni attualmente vigenti.

Istruzioni tecniche più specifiche, saranno emanate dalla Divisione 7 della Direzione Generale per la Motorizzazione.

CONTRIBUTO AGCOM 2020

AGCOM Delibera n. 48/2020/CONS
Con questa delibera, è stato fissato il contributo Agcom per il 2020, pari all’1,35 per mille da calcolarsi sui ricavi per i servizi postali 2018. Non sono tenuti al versamento i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a 100 mila euro, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.
Il modello va inviato entro il 20 aprile- salvo proroghe- tramite il Portale gestito da Unioncamere impresainungiorno.gov.it cui si accede attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi, previa configurazione di un profilo personale.
Sulla obbligatorietà del contributo è intervenuto il Tar del Lazio che ha ripreso una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018 (causa C-259/2016) secondo cui qualsiasi operatore che offre servizi postali è tenuto al versamento del contributo.
A seguito dell’emergenza da coronavirus e ai conseguenti provvedimenti urgenti assunti che hanno portato a sospendere le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e i corsi di formazione, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida, la Ministra dei Trasporti De Micheli ha firmato due decreti che prorogano la validità di carte della qualificazione conducente, di certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose e il permesso provvisorio di guida.
In particolare, per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci in ottemperanza alle norme previste dai Dpcm, viene dunque disposta la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose e quella del permesso provvisorio di guida.
Nel primo decreto si tratta delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020 che sono prorogati, per il trasporto sull’intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida (rilasciato ex. art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59) possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi.
La proroga del permesso provvisorio di guida va richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed ha validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo.

COSTI DI GESTIONE

CASSONATOTrattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000;
consumo 2,9 km/litro.
km/Anno40.00060.00080.000100.000
Costi di
Gestione
(€/km)
Ammortamento0,65000,43300,32500,2600
Gasolio(+IVA)0,39700,39700,39700,3970
Lubrificanti AdBlue0,02500,02500,02500,0250
Pneumatici0,09100,09100,09100,0910
Manutenzione0,04800,03200,02400,0190
Collaudi / tassa
di possesso
0,02100,01400,01100,0080
Assicurazioni0,30400,20300,15200,1216
Autostrade0,12500,12500,12500,1250
Totale1,66101,32001,15001,0466
Costi
personale
(€/km)
Autista1,02000,68000,51000,4080
Strarordinari
Trasferte
0,20500,13700,10300,0820
Totale2,88602,13701,76301,5366
SPACE
CISTERNATOTrattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000;
consumo 3,1 km/litro.
km/Anno40.00060.00080.000100.000
Costi di
Gestione
(€/km)
Ammortamento0,80000,53300,40000,3200
Gasolio(+IVA)0,37100,37100,37100,3710
Lubrificanti AdBlue0,02500,02500,02500,0250
Pneumatici0,09100,09100,09100,0910
Manutenzione0,07200,04800,03600,0290
Collaudi / tassa
di possesso
0,05900,03900,02900,0240
Assicurazioni0,38600,25700,19300,1540
Autostrade0,13400,13400,13400,1340
Totale1,93801,59801,27901,1480
Costi
personale
(€/km)
Autista1,17300,78200,58700,4690
Strarordinari
Trasferte
0,20500,13700,10300,0820
Totale3,31602,41701,96901,6990
fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

FEBBRAIO 2020

Il periodo di osservazione ha presentato una sensibile riduzione del costo del gasolio, registrato sia in termini assoluti che, in particolare, di media ponderata, la quale ha caratterizzato anche i primi giorni del mese successivo, determinando un raffreddamento nell’entità totale dei costi. Relativamente alla tassa di circolazione non sono stati segnalati incrementi in quanto non presenti nella regione presa a riferimento (Emilia Romagna). Le altre voci di costo appaiono al momento stabili.

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